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Provvedimento 24 ottobre 2001 –
GURI n. 266 del 15 novembre 2001
Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
2036/2001
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella", "Veneto
Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Grignano o Favaro per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio,
Maurino, Pendolino, Leccio del Corno, Trep o Drop in misura non
superiore al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
2. La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presentì, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino,
Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore
al 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali
presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.
3. La denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presentì, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino,
Leccio del Corno, Padanina in misura non superiore al 50%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli
oliveti in misura non superiore al 10%.
Art. 3
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di
Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di
Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo,
Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, S.
Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno,
Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero,
Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, S.Giovanni Ilarione,
Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.
Provincia di Padova: Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo,
Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà
Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia
Terme, Cervarese S. Croce.
Provincia di Vicenza: Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo,
Montebello Vicentino, Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo,
Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla
Vicentina, Zovencedo, Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici,
Orgiano, Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare,
Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Zugliano, Sarcedo,
Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo,
Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa,
Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente.
Provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S.
Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba,
Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda,
Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto Valpolicella" comprende, in provincia di Verona, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brentino Belluno,
Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S.
Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese,
Grezzana, Verona, S. Martino Buonalbergo, S. Mauro di Saline,
Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave,
Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà,
Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto Euganei e Berici" comprende, nelle province di Padova e
Vicenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Arzignano, Montorsi Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino,
Gambellara, Lonigo, Castelgomberto, Sovizzo, Montecchio Maggiore,
Brendola, Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla Vicentina, Zovencedo,
Grancona, Villaga, S. Germano dei Berici, Orgiano, Sossano,
Campiglia dei Berici, Vicenza, Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto,
Mossano, Barbarano Vicentino, Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino,
Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignago Terme,
Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia
Terme.
4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Veneto del Grappa" comprende, nelle province di Vicenza e Treviso,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Zugliano,
Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze S.
Lorenzo, Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del
Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Borso del
Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte,
Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Asolo, Maser,
Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano,
Sussegana.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2) I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque,
atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1.
3) Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della
zona indicata al precedente art.3 i cui terreni presentano origini e
caratteristiche varie.
4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine protetta "Veneto Valpolicella" sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 2 dell'art.3, i cui terreni sono in genere poveri, molto
calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio
e fosforo, con scarsa solubilità.
5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 3 dell'art.3, i cui terreni presentano una matrice geologica
di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con
reazione alcalina.
6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine protetta "Veneto del Grappa" sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4
dell'art.3, i cui terreni posti ai piedi dei massiccio del Monte
Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati
da fascie sabbiose o marmose-argillose.
7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1
dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art.1 non può superare Kg. 7000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in
olio non può superare il 18%.
9) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
10) Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei
parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni,
definiranno le rese ammissibile in olive ed olio per ciascuna delle
aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
11) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo la procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in
unica soluzione.
12) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art.5, punto 2
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punti 2
dell'art.3.
2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al
punto 3 dell'art.3.
3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4
dell'art.3.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.1
sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo con lieve tonalità di verde per gli oli freschi;
- odore: di fruttato leggero;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e retrogusto
muschiato;
- punteggio al Panel test: >= 7,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <= 10 MeqO2/Kg.
- acido oleico: >= 75%
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-oro da intenso a marcato;
- odore: fruttato di varia intensità;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;
- punteggio al Panel Test: >= 7,5;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <= 11 MeqO2/Kg;
- acido oleico: >= 76%.
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta "Veneto del Grappa" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-oro con modeste variazioni del giallo;
- odore: fruttato di varia intensità;
- sapore: fruttato con sensazione di amaro per gli oli freschi;
- punteggio al Panel Test: >= 7,5
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <= 11 MeqO2/Kg;
- acido oleico: >= 76%.
4) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa Ue.
5) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento delle procedure
previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situata nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta di cui all'art1 devono avvenire
nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art.3.
5) L'uso di indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni,
tenute, fattorie di cui l'olio effettivamente deriva deve essere
riportato in caratteri non superiori alla metà di quelle utilizzati
per la designazione della denominazione di origine protetta di cui
all'art.1.
6) Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art.1
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì
rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
7) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
di cui all'art.1 deve essere immessa al consumo in recipienti in
vetro di capacità non superiore a litri 1.
8) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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