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DM 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche
aggiuntive: Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli Amerini,
Colli del Trasimeno, Colli Orvietani è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1) La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
dalla menzione geografica Colli Assisi-Spoleto, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo
del 10%.
2) La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
dalla menzione geografica Colli Martani, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S.Felice, Leccino e
Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore
all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 10%.
3) La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
dalla menzione geografica Colli Amerini, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all’85%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo
del 0%.
4) La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
dalla menzione geografica Colli del Trasimeno, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo e Dolce Agocia, in misura non inferiore al 15%; Leccino e
Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore
al 65%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 20%.
5) La denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata
dalla menzione geografica Colli Orvietani, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo e Dolce Agocia, in misura non inferiore al 15%; Frantoi, in
misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo
del 20%.
Art. 3
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica Colli
Assisi-Spoleto, comprende i territori amministrativi dei seguenti
comuni della regione Umbria:
Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vigo,
Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno,
Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est
della s.s. n.3 Flaminia), Scheggino, S.Anatolia di Narco, Vallo di
Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo,
Monteleone, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni,
Stroncone.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica Colli
Martano, comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni
della regione Umbria:
Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della s.s. n.3 Flaminia),
Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Montefalco,
Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta,
Torgiano, Bastia Umbra.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica Colli
Amerino, comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni
della regione Umbria:
Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano,
Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli,
Avigliano.
4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica Colline
del Trasimeno, comprende i territori amministrativi dei seguenti
comuni della regione Umbria:
Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglion del Lago, Magione,
Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano, Niccone,
Umbertide, Città di Castello, Monte S.Maria, Tiberina, Corciano,
Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.
5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica Colli
Orvieto, comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni
della regione Umbria:
Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel
Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzio, Monteleone
d’Orvieto, Fabbro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta
Todina, Marsciano, Città del Pieve.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
2) Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colli Assisi-Spoleto, sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1)
dell’art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 981 e una temperatura media annua
compresa tra 13,4 ± 6 °C, i cui terreni siano derivati dalla
disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del
tipo denominato "renano" in cui prevale lo scheletro mescolato a
terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali
derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e
fertilità. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
3) Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colli Martani, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 2) dell’art. 3
posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 892 e una temperatura media annua compresa tra 14 ±
5,4 °C, i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati,
sabbie e argille, con prevalenza di costituenti silicei,
generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti. La difesa
fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le
modalità definite dai programmi di lotta guidata.
4) Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colli Amerini, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 3) dell’art. 3
posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4
± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla
erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura
arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei
rilievi rocciosi del miocene di terreni detritici, sciolti ad alto
contenuto di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve
essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di
lotta guidata.
5) Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colline del Trasimeno, sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4)
dell’art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 873 e una temperatura media annua
compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad
alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari
marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria
oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti
in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la
sabbia è mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di
medio impasto. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
6) Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colli Orvietani, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 5) dell’art. 3
posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media
annua pari a mm 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1
± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla
erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura
arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei
rilievi rocciosi del miocene di terreni detritici, sciolti ad alto
contenuto di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve
essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di
lotta guidata.
7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
7.a) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
Colli Assisi-Spoleto, non può superare kg 5000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 21%.
7.b) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
Colli Martani, non può superare kg 5.500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il
19%.
7.c) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
Colli Amerini, non può superare kg 6500 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il
17%.
7.d) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
Colli del Trasimeno, non può superare kg 6500 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 17%.
7.e) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
Colli Orvietani, non può superare kg 6500 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 17%.
8) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui attraverso accurata cernita purché la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
9) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in
unica soluzione.
9.a) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2
lettera a) , della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Assisi-Spoleto, comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art.3.
1.a) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Amerini, comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.3.
1.b) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Martani, comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art.3.
1.c) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Trasimeno, comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art.3.
1.d) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Orvietani, comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art.3.
2) È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali consentire che le suddette operazioni di oleificazione
siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate
vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi, 1), 1.a),
1.b), 1.c), 1.d), purché sia dimostrata la tradizionalità di tali
operazioni solo per le olive prodotte negli oliveti di pertinenza
dell’azienda medesima, sentita di volta in volta la locale camera di
commercio in ordine alla tradizionalità di tale operazione e previo
parere della Regione Umbria e del Comitato Nazionale per la tutela
delle D.O.C. degli oli di oliva vergini ed extravergini.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1
può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
4) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1) All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Assisi-Spoleto, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo,
- odore: fruttato forte
- sapore: fruttato con forte sensazione di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <= 12
- K 232: <=2,00
- K270: <=0,20
- acido oleico: >=82%
- polifenoli totali: >=150ppm
2) All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Martani, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo,
- odore: fruttato medio/forte
- sapore: fruttato con forte o media sensazione di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <= 12
- K 232: <=2,00
- K270: <=0,20
- acido oleico: >=82%
- polifenoli totali: >=125ppm
3. All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Amerini, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo,
- odore: fruttato medio
- sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <= 12
- K 232: <=2,00
- K270: <=0,20
- acido oleico: >=82%
- polifenoli totali: >=100ppm
4. All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli del Trasimeno, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo dorato,
- odore: fruttato medio/leggero
- sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <= 12
- K 232: <=2,00
- K270: <=0,20
- acido oleico: >=81%
- polifenoli totali: >=100ppm
5. All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica Colli Orvietani, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo,
- odore: fruttato medio
- sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <= 12
- K 232: <=2,00
- K270: <=0,20
- acido oleico: >=82%
- polifenoli totali: >=100ppm
6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
7. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
8. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
9. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici
Art. 7
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della regione Umbria.
5) Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Umbria".
6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n. 573, riferite a
comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente
deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di
quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine
controllata di cui all'art.1
7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda
stagnata.
9) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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