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DM 29 settembre 1998 – GURI n. 250 del 26 ottobre
1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" è
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cerasuola e Nocellara del Belice in misura non inferiore all’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 20%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" devono
essere prodotte, nell’ambito della provincia di Trapani, nei
territori olivati idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco,
Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice,
Vita.
La zona predetta è delimitata in cartografia: 1:25.000.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di
origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si
classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali,
vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio
impasto tendente all’argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg. 8.000 per
ettaro negli oliveti specializzati.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato
La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della
seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna
oleicola.
La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo
le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, in unica soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Valli
Trapanesi" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla
raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Valli Trapanesi" all’atto deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
- odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
- sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- punteggio minimo al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=10 MeqO2/kg
- K 232: <=2,20
- K 270: <=0,15
- Delta K: <= 0,005
- Acido linoleico:<=12%
- Acido linolenico: <=0,8%
- Acido oleico: >=70%
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell’olio a denominazione di origine controllata
"Valli Trapanesi" da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui
all’art. 3.
È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali
da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi"
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine a
denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" ai fini
dell’immissione al consumo devono essere in vetro o in banda
stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'anno della campagna oleicola
di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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