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Provvedimento 13 marzo 2001 – GURI n. 73 del 28 marzo 2001
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
138/2001)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" è riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve essere
ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o
congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla,
Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in
misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come "Ogliarola
Messinese", "Giaraffa" e "Santagatese" o eventualmente piccole
percentuali di altre cultivar tipiche locali.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Val di Mazara" devono
essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento,
nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Palermo: tutti i comuni;
provincia di Agrigento: l’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700
m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi,
permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima
mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosità media
che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo
autunno-vernino.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura,
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
La produzione massima di olive/ha non può superare kg 8000 per
ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può
superare i kg 6000 per ettaro.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura
e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.
La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.573, in unica
soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Val di
Mazara" può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed
aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in
locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa
(50-60%) e temperature massime di 15°.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla
raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 11;
K232: <=2,10;
K270: <=0,15;
Delta K: <=0,005;
acido linolenico: <=0,9%;
acido linoleico: <=10%.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata
"Val di Mazara" da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Val di Mazara"
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine di oliva
extravergine "Val di Mazara" ai fini dell’immissione non devono
essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna
oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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