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DM 4 settembre 1998 – GURI n. 227 del 29 settembre 1998
(Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE
2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Castel del Monte", "Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", è
riservata, all'olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1) La denominazione di origine controllata, "Terra, di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del
Monte", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non
inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non
superiore al 20%.
2) La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti,
da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.
3) La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli
e delle Grotte" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per
almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti
negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al
50%.
Art. 3
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui l'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di
Bari. Tale zona è riportata in apposita cartografia
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Castel del Monte" comprende, in provincia di Bari,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canossa,
Mineranno, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura,
Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Bitonto" comprende, nella provincia di Bari, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del
Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto,
Bitritto, Bari, Binetto, Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto,
Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro,
Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.
4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende, in
provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi,
Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque,. atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.
l.
3) Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma
specializzata con allevamento a vaso troncoconico con sesti compresi
tra 13x13 per le coltivazioni più antiche e 7x7 per quelle recenti,
i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da
terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.
4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Castel del Monte", sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 2 dell'art. 3.
5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bitonto", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3.
6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 4 art. 3.
7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata, di cui
all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 10.000
per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il
22%.
9) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
10) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in
unica soluzione.
11) Alla presentazione della denuncia. di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2
lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione. la trasformazione delle olive sono avvenute. nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Castel del Monte", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.
3.
2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Bitonto", comprende 1' intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.3) La zona
di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Terra di Bari" accompagnata dalla menzione
geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art.
3.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. l
deve avvenire direttamente dalla. pianta a mano o con mezzi
meccanici.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica Castel del Monte, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: verde con riflessi gialli;
- odore: di fruttato intenso;
- sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in. peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >=7,00
- numero perossidi: <=12 MeqO2/Kg.
- K 232: <=2,20%
- K 270: <=0,180%
- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: <=0,20
2) All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Bitonto" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: verde - giallo;
- odore: di fruttato medio;
- sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero
di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa. in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- numero perossidi: <=12 MeqO2/Kg.
- K 232: <= 2,40%
- K 270: <= 0;180%
- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: =0,20
3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari accompagnata
dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo oro con riflessi verdi;
- odore: di fruttato leggero;
- sapore: fruttato con, sensazione di mandorle - fresche e leggero
sentore di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico in peso, non
superiore, a grammi 0,6 per 100 grammi di, olio;
- punteggio. al Panel test: >=7,00
- numero perossidi: <=15 MeqO2/Kg'
- K 232: <=2,40%~
- K 270: <=0,180%
- valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: <=0,20
4) Altri parametri non espressamente, citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
5) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari è
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del. consorzio di tutela.
7) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista, dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine" "scelto" "selezionato", "superiore".
2) È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola nell’associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3.
5) Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con
dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella
dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine
controllata "Terra di Bari".
6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre l993, n. 573, riferite a
comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente
deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di
quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine
controllata di. cui all'art.1.
7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto. dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro o in banda stagnata, di capacità non superiore a
litri 5.
9) È obbligatorio indicare in etichetta, l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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