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DM 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: Alto
Tavoliere, Basso Tavoliere Gargano, Sub-Appennino, è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica alto Tavoliere, è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o
Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%.
Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al
limite massimo del 20%.
2. La denominazione di origine controllata Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina
presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono
concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite
massimo del 30%.
3. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Gargano", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola
Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al
limite massimo del 30%.
4. La denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata
dalla menzione geografica "Sub-Appennino", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente
negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono cor'. correre
altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende
nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di
Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
nel presente disciplinare di produzione.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Alto
Tavoliere", comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia,
Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e
Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è
delimitata dai confini amministrativi dei .comuni sopracitati ad
esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio
olivato interessato è delimitato geograficamente dalla contrada
Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e
pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di
Torremaggiore.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Basso
Tavoliere", comprende in provincia di Foggia, tutto o in parte il
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola,
Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano
Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco
in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona,
riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini
amministrativi dei comuni sopracitati ad eccezione di Manfredonia,
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui
territorio interessato è sito ad ovest e a sud della strada
provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da
quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla
città di Manfredonia.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di- oliva a denominazione di origine
controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica
"Gargano", comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte
S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi
Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro
Garganico, Vico del Gargano, Vieste.Tale zona, riportata in apposita
cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni
predetti, ad eccezione di Manfredonia, Riguano Garganico, San
Giovanni Rotondo, e San Marco in Lamis, il cui territorio
interessato è sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28
fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino
all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di
Manfredonia.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Dauno" accompagnata dalla menzione -geografica "Sub-Appennino"
comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di
Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino,
Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della
Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza
Valfortore, Celle S.Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di
Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra
Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la
Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale
zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini
amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio
amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla
contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica
aggiuntiva "Alto Tavoliere".
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica alto Tavoliere, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3,
i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene,
derivano da un substrato denominato "Sabbie di Serracapriola":
sabbie giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata
con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e
sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una
rispetto all'altra.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica "Basso Tavoliere", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Pleistocene, derivano da
un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con
intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola-Ortanova);
ciottolame incoerente, localmente t:ementato con ciottoli di medie e
piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara
e Stornarella), con una tessitura che va dal
sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di
ciottolame di varie dimensioni.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Aduno", accompagnata dalla menzione
geografica "Gargano", sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3,
i cui terreni, originatisi nel Cretaceo inferiore, derivano da un
substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora
dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con
noduli e lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio;
nel Cretaceo superiore, con calcareo più o meno compatti, talvolta
alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella
parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal
sabbioso-argilloso-calcareo all'argilloso-calcareo, con presenza,
anche rilevante, di scheletro calcareo.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione
geografica "Sub-Appennino", sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 i
cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la
media e bassa collina, vanno sotto il nome di "Formazione della
Daunia" e derivano da un substrato molto vario, comprendente, fra
l'altro, brecce e breccione calcareorganogeno, argille e marne
siltose, calcari compatti o farinosi biancastri e altre zone,
formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una
notevole variabiltà di substrato. I terreni hanno una tessitura che
va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno elevata di
scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla è preponderante,
si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Alto Tavoliere", deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica
"Alto Tavoliere", non può superare kg 10.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 20%.
9. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Basso Tavoliere", deve
essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica
"Basso Tavoliere", non può superare kg 10.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 24%.
11. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "Gargano", deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica
"Gargano", non può superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il
25%.
13. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine "Dauno",
accompagnata dalla menzione geografica "SubAppennino", deve essere
effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
14. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica
"SubAppennino", non può superare kg 8.000 per ettaro per impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il
22%.
15. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
16. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
17. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Alto Tavoliere", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione. dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Basso Tavoliere", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Gargano", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "SubAppennino", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.
5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1,
deve avvenire solo per brucatura.
6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
7. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro tre giorni
dalla raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica Alto Tavoliere, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e
mandorlato dolce;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Basso Tavoliere", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Gargano", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
- sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Dauno", accompagnata dalla
menzione geografica "Sub-Appennino", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sentori di frutta fresca;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.
5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimico-fisici ed organolettici
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1, è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono
avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1, del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non
superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Dauno".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di
capacità non superiore a litri 5.
9. E obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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