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DM 29 settembre 1998 – GURI n. 250 del 26 ottobre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" è
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo negli oliveti: Ogliarola per almeno il 70%, Cellina
di Nardò, Coratina, Frantoio, Leccino, Picholine e altre varietà
diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti in misura fino al 30%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi"
devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Brindisi, nei
territori olivati idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Carovigno, Ceglie, Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S.Michele
Salentino, S.Vito dei Normanni, Villa Castelli.
La zona di produzione della denominazione d’origine controllata
"Collina di Brindisi" riportata in cartografia 1:25.000, è così
delimitata:
ad est dalla costa Adriatica
ad ovest dalla provincia di Taranto
a nord dalla provincia di Bari
a sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
La reale di produzione della denominazione d’origine controllata
dell’olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" corrisponde
all’ultimo tratto orientale dell’altopiano calcareo delle Murge, che
degrada rapidamente a nord-est verso la fascia costiera, ed a sud
discende gradatamente verso la pianura messapica, fra le province di
Brindisi e di Lecce.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, posti entro un limite altimetrico di 143 m. s.l.m., sono
classificati come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (terre
rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo
calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento
compresi tra mt 5x5 e mt. 14x14, sono consentite altre forme di
allevamenti per oliveti specializzati con una densità di impianto
fino a 450 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria negli oliveti deve essere effettuata secondo
le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 15.000 per
negli oliveti specializzati.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla
fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il
termine stabilito al punto 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n° 573, relativo alle norme di attuazione della legge
5 febbraio 1992, n° 169.
La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con
mezzi meccanici o per brucatura.
La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo
le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel
precedente art.3
La resa massima di olive in olio non può superare il 255.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente;
ogni altro trattamento è vietato
Le operazioni oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore
dal conferimento delle olive al frantoio.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio;
- sapore: fruttato con leggera percezione di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=14 MeqO2/kg
- K 232: <=2,40
- K 270: <=0,160
- Acido linoleico: <=11%
- Acido linolenico: <=0,80
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva
in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi
dell’olio "Collina di Brindisi" da utilizzare come standard di
riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.
La designazione dell’olio alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli
esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui
all’art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su
nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di
origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Colline di
Brindisi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine di oliva
"Colline di Brindisi" ai fini dell’immissione al consumo devono
essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non
superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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