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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visti i pareri del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle
attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione
continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon
funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a
quelle di un mercato nazionale; che la realizzazione di siffatto
mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad implicare
l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci
ed alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un
regime che garantisca che la concorrenza non venga falsata, prevede
parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano
alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità
le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di
fornitura di servizi; che tra gli strumenti giuridici di cui
dovrebbero disporre le imprese a tal fine sono particolarmente
appropriati marchi che consentano ad esse di contraddistinguere i
rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità,
superando le barriere nazionali;
considerando che, per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta
necessaria un'azione della Comunità; che tale azione consiste
nell'instaurazione di un regime comunitario dei marchi che
conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una
procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione
uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della
Comunità; che il principio del carattere unitario del marchio
comunitario così enunciato si applica salvo disposizione contraria
del presente regolamento;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non
è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti
che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei
marchi; che, per permettere alle imprese di esercitare senza
ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune, è
necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto
comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri;
considerando che, poiché il trattato non ha previsto poteri d'azione
specifici per la creazione di un siffatto strumento giuridico,
occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;
considerando che il diritto comunitario in materia di marchi non si
sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli
Stati membri; che in effetti non sembra giustificato obbligare le
imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in
quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non
desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario;
considerando che il diritto sul marchio comunitario può essere
acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata
segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere
distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si
contrappongano ad esso;
considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, che
mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di
impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e
il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche
in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i
prodotti o servizi; che è opportuno interpretare la nozione di
somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di
confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e
segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato,
dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e
il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio
di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati,
costituisce la condizione specifica della tutela;
considerando che il principio della libera circolazione delle merci
implica che il titolare di un marchio comunitario non possa vietarne
l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio che siano
immessi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo
consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare
si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti;
considerando che è giustificato tutelare i marchi comunitari,
nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori,
soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati;
considerando che il marchio comunitario deve essere trattato come
oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i
prodotti o i servizi; che, subordinatamente alla necessità assoluta
di non indurre in errore il pubblico a causa del trasferimento, il
marchio comunitario deve poter essere trasferito; che esso deve
inoltre poter essere dato in pegno ad un terzo o costituire oggetto
di licenze;
considerando che il diritto dei marchi creato dal presente
regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di
esecuzione a livello della Comunità; che è pertanto indispensabile,
pur conservando l'attuale struttura istituzionale della Comunità e
l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a
livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) indipendente
sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica,
amministrativa e finanziaria; che a questo scopo è necessario e
opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della
Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri
esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel
quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze
esercitate dalle istituzioni della Comunità;
considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle
decisioni dell'Ufficio una protezione giuridica adeguata alla
peculiarità del diritto dei marchi; che a tal effetto si prevede che
contro le decisioni degli esaminatori e delle varie divisioni
dell'Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se l'organo la
cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il
ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso
dell'Ufficio che delibera in merito; che contro le decisioni delle
commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia delle Comunità europee; che la Corte di giustizia
è competente sia per annullare che per riformare la decisione
impugnata;
considerando che ai sensi della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom
del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di
primo grado delle Comunità europee (4), modificata dalla decisione
90/350/Euratom, CECA, CEE (5), detto Tribunale esercita in primo
grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati
che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i
ricorsi promossi in forza dell'articolo 173, secondo comma del
trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione,
fatte salve disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo
di un organismo di diritto comunitario; che di conseguenza le
attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di
giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di
ricorso sono esercitate in primo grado dal Tribunale conformemente
alla decisione summenzionata;
considerando che per rafforzare la protezione dei marchi comunitari
è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio
ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di
tribunali nazionali di prima e seconda istanza competenti in materia
di contraffazione e validità del marchio comunitario;
considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e
sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si
estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo
per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio e
per impedire che venga pregiudicato il carattere unitario del
marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai marchi
comunitari si applicano le norme della convenzione di Bruxelles
relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, salvo che il presente
regolamento vi deroghi;
considerando che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie
in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si
svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e
di marchi nazionali paralleli; che a tal fine, allorché le azioni si
svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale
obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate
impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni
si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte delle
disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e
azioni connesse della summenzionata convenzione di Bruxelles;
considerando che al fine di garantire la completa autonomia ed
indipendenza dell'Ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un
bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il
gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema; che tuttavia la
procedura comunitaria di bilancio rimane d'applicazione per quanto
riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale
delle Comunità europee; che, peraltro, occorre che la revisione dei
conti sia effettuata dalla Corte dei conti;
considerando che per l'applicazione del regolamento sono necessarie
misure di esecuzione, in particolare per adottare e modificare un
regolamento relativo alle tasse e un regolamento di esecuzione; che
occorre che dette misure siano adottate dalla Commissione, assistita
da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, con
la procedura stabilita all'articolo 2, procedura III, variante b)
della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che
stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Marchio comunitario
1. Sono denominati in appresso «marchi comunitari» i marchi di
prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le
modalità previste dal presente regolamento.
2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli
stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato,
trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di
decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può
essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale
principio si applica salvo disposizione contraria del presente
regolamento.
Articolo 2
Ufficio
È istituito un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato
interno (marchi, disegni e modelli), in appresso denominato
«Ufficio».
Articolo 3
Capacità di agire
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a
persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a
norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in
nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di
qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti
giuridici e di stare in giudizio.
TITOLO II DIRITTO DEI MARCHI
SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE E ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 4
Segni atti a costituire un marchio comunitario
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono
essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei
prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni
siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese.
Articolo 5
Titolari del marchio comunitario
1. Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o
giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, che hanno,
rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità:
a) degli Stati membri;
b) di altri Stati partecipanti alla convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, in seguito denominata «la
convenzione di Parigi»;
c) di Stati che non partecipano alla convenzione di Parigi, e che
sono domiciliate, hanno la loro sede o hanno uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della
Comunità o di uno Stato partecipante alla convenzione di Parigi;
d) di uno Stato non partecipante alla convenzione di Parigi, diverse
dalle persone menzionate alla lettera c), fermo restando che, in
base alle constatazioni pubblicate, tale Stato accordi ai cittadini
di tutti gli Stati membri, per quanto concerne i marchi, la stessa
protezione che accorda ai suoi cittadini e che, qualora i cittadini
degli Stati membri debbano fornire la prova della registrazione del
marchio nel paese d'origine, riconosca come tale prova la
registrazione del marchio comunitario.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, sono assimilati ai cittadini
dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale gli apolidi
quali definiti all'articolo 1 della convenzione sullo status degli
apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e rifugiati quali
definiti all'articolo 1 della convenzione relativa allo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e modificata del
protocollo relativo allo status dei profughi, firmato a New York il
31 gennaio 1967.
3. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera d) devono comprovare
che il marchio per il quale è stata presentata una domanda di
marchio comunitario forma oggetto di una registrazione nello Stato
membro d'origine, a meno che, in base alle constatazioni pubblicate,
i marchi dei cittadini degli Stati membri siano registrati nello
Stato membro d'origine in questione senza la necessità di comprovare
la registrazione precedente in quanto marchio comunitario o marchio
nazionale in uno Stato membro.
Articolo 6
Modo di acquisizione del marchio comunitario
Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.
Articolo 7
Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini
leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato
tecnico, oppure
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per
esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del
prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità
competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi
dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da
quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e
che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le
autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento
esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio
ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne
è stato fatto.
Articolo 8
Impedimenti relativi alla registrazione
1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi
per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o
ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col
marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o
servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il
rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a
quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove
occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
i) marchi comunitari,
ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il
Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi
del Benelux,
iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto
in uno Stato membro;
b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro
registrazione;
c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di
registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra,
del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio
comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai
sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è
del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante
del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza
il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante
non giustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non
registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale
prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio
richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui,
conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina
detto contrassegno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della
data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della
data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la
presentazione della domanda di marchio comunitario,
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare
l'uso di un marchio successivo.
5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore
ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è
altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio
anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o
servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio
anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore,
quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o,
nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un
marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e
l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
SEZIONE SECONDA
EFFETTI DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio comunitario
1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto
esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col
marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o
servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa
dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di
confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il
marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o
servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato
registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella
Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti
a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la
copertura del segno;
c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura
del segno;
d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella
pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai
terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della
registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo
indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di
marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione
del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il
tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la
registrazione non è stata pubblicata.
Articolo 10
Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in
un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà
l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o
dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del
titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede
affinché al più tardi nella riedizione successiva dell'opera la
riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si
tratta di un marchio registrato.
Articolo 11
Divieto d'uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente
o rappresentante
Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione
del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di
colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di
opporsi all'uso, senza la sua autorizzazione, del marchio da parte
dell'agente o rappresentante, a meno che tale agente o
rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Articolo 12
Limitazione degli effetti del marchio comunitario
Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al
titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità,
alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca
di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad
altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la
destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare
accessori o pezzi di ricambio;
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo
industriale o commerciale.
Articolo 13
Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario
1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al
titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella
Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi
perché il titolare si opponga alla successiva immissione in
commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti
è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Articolo 14
Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia
di contraffazione
1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati
esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre,
le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme
nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale
conformemente al disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare
azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli
Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e
la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente
alle disposizioni del titolo X.
SEZIONE TERZA
USO DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 15
Uso del marchio comunitario
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario
non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo
nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato
registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto
alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo
legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si
differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere
distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro
confezionamento nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.
3. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è
considerato come effettuato dal titolare.
SEZIONE QUARTA
MARCHIO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ
Articolo 16
Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il
marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato,
nella sua totalità e per il complesso del territorio della Comunità,
a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo
il registro dei marchi comunitari,
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o
b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data
considerata uno stabilimento.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui
al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi
comunitari come contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo
iscritto; in mancanza, esso si applica ai contitolari successivi
nell'ordine della loro iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è
applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Articolo 17
Trasferimento
1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento
dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei
prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il
trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla
legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione
contraria oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario.
Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire
l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio comunitario
deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti
contraenti, tranne se essa risulta da una sentenza; in caso
contrario la cessione è nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente
che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale
da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o
provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è
registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno
che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio
comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non
sarà ingannevole.
5. A richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel
registro e pubblicato.
6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro,
l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla
registrazione del marchio comunitario.
7. Qualora si debbano osservare termini nei confronti dell'Ufficio,
l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a
tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di
registrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del
marchio comunitario a norma dell'articolo 77 sono inviati alla
persona registrata come titolare.
Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
Se un marchio, comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione
del titolare del marchio, a nome dell'agente o rappresentante di
colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di
chiedere il trasferimento a proprio favore della registrazione, a
meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di
agire.
Articolo 19
Diritti reali
1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa,
essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1
sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 20
Esecuzione forzata
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di sequestro.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio
comunitario, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle
autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo
16.
3. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta
nel registro e pubblicata.
Articolo 21
Procedura di fallimento e procedure analoghe
1. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore
disposizioni comuni in materia, un marchio comunitario può essere
compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga
unicamente nel primo Stato membro in cui tale procedura ha avuto
inizio a norma della legislazione nazionale o delle convenzioni
applicabili in materia.
2. Se il marchio comunitario è compreso in una procedura di
fallimento o procedura analoga, ne è iscritta menzione nel registro
e ne è fatta pubblicazione a richiesta dell'autorità nazionale
competente.
Articolo 22
Licenza
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la
totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze
possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti
conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca
una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua
durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può
usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la
licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere
apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti
dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il
licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio
comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo.
Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una
siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora,
non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini
appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per
contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per
ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. A richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento
di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e
pubblicati.
Articolo 23
Opponibilità ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti
il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati
membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia,
prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno
acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a
conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti
diritti.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che
ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio
comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o
mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.
3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici menzionati
all'articolo 20 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro
determinato in conformità dell'articolo 16.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore
disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai
terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla
legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata
avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili
in materia.
Articolo 24
Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio
comunitario.
TITOLO III DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO
SEZIONE PRIMA
DEPOSITO DELLA DOMANDA E CONDIZIONI CHE ESSA DEVE SODDISFARE
Articolo 25
Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del
richiedente,
a) presso l'Ufficio, ovvero
b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno
Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux. Una domanda
depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se
fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della
proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei
marchi del Benelux, questi provvedono ad inoltrare la domanda
all'Ufficio entro un termine di due settimane a decorrere dalla data
del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere dal richiedente il
pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle spese
amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della
domanda.
3. Si ritengono ritirate le domande di cui al paragrafo 2 non
pervenute all'Ufficio dopo il termine di un mese dalla data del
deposito.
4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di
deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di
eventuali proposte di modifica.
Articolo 26
Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la
registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della
tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di
prodotto.
3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni
prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 140.
Articolo 27
Data di deposito
La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in
cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui
all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente
all'Ufficio o, qualora la domanda sia stata depositata presso
l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro
ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto
condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla
presentazione di tale documentazione.
Articolo 28
Classificazione
I prodotti e i servizi, per i quali sono depositati i marchi
comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita
dal regolamento di esecuzione.
SEZIONE SECONDA
PRIORITÀ
Articolo 29
Diritto di priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno
degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi, o il suo
avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del
deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per
effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il
medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti
in, quelli per i quali il marchio è depositato.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità
qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a
norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato
effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che
offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la
domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale
domanda.
4. Ai fini della determinazione della priorità, si considera come
prima domanda una successiva domanda depositata per lo stesso
marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il
medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda
anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda
successiva, tale domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o
respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e
senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita di base
per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la
domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione
del diritto di priorità.
5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è
parte della convenzione di Parigi, le disposizioni dei paragrafi da
1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo
constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito
eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a
quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità
avente effetti equivalenti.
Articolo 30
Rivendicazione di priorità
Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito
precedente deve esibire una dichiarazione di priorità e una copia
della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non
è una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente deve esibire una
traduzione della domanda precedente in una di dette lingue.
Articolo 31
Effetto del diritto di priorità
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è
considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario
ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti.
Articolo 32
Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una
data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare
deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di
priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.
SEZIONE TERZA
PRIORITÀ DI ESPOSIZIONE
Articolo 33
Priorità di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in
un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta
ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata
a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre
1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempreché
depositi la domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dalla
data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il
marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da tale data, un
diritto di priorità ai sensi dell'articolo 31.
2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del
paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel
regolamento di esecuzione, le prove relative all'esposizione dei
prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un
paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo
29.
SEZIONE QUARTA
RIVENDICAZIONE DELLA PREESISTENZA DEL MARCHIO NAZIONALE
Articolo 34
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato
membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o
di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione
internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda
di marchio identica destinata ad essere registrata in quanto marchio
comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il
marchio anteriore è stato registrato o contenuti in questi ultimi,
può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del
marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o
per il quale è stato registrato.
2. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente
regolamento è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci
al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare
degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore
avesse continuato ad essere registrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa
quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la
preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo ovvero in caso di
rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio
comunitario.
Articolo 35
Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio
comunitario
1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio
anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un
marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio che
sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno
Stato membro, per prodotti o servizi identici, può avvalersi della
preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato
membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.
2. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
TITOLO IV PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
SEZIONE PRIMA
ESAME DELLA DOMANDA
Articolo 36
Esame delle condizioni di deposito
1. L'Ufficio esamina:
a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per
riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 27;
b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni
previste dal regolamento di esecuzione;
c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove
opportuno, entro i termini prescritti.
2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni
di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare
entro i termini prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle
irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del
paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di
marchio comunitario. Se il richiedente ottempera all'invito
dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della
domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o
al mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle
irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b),
l'Ufficio respinge la domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al
mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1,
lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti
chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che
l'importo pagato è destinato a coprire.
6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione
di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la
domanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla
rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto
di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.
Articolo 37
Esame delle condizioni richieste per avere la qualità di titolare
1. Se, in applicazione dell'articolo 5, il richiedente non può
essere titolare di un marchio comunitario, la domanda è respinta.
2. La domanda può essere respinta soltanto dopo che il richiedente è
stato messo in grado di ritirarla o di presentare le sue
osservazioni.
Articolo 38
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo
7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è
stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è
respinta per tali prodotti o servizi.
2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere
distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare
dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può
richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una
dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare
diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è
pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla
registrazione del marchio comunitario.
3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è
stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le
sue osservazioni.
SEZIONE SECONDA
RICERCA
Articolo 39
Ricerca
1. Dopo avere fissato la data di deposito di una domanda di marchio
comunitario ed aver accertato che il richiedente soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 5, l'Ufficio redige una relazione di
ricerca comunitaria indicando i marchi comunitari anteriori e le
domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che
possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la
registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Non appena ha fissato la data di deposito di una domanda di
marchio comunitario, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio
centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha
notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio
comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al
paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro tre mesi dalla data nella
quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione
di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande
anteriori di marchio da esso scoperti, che possono essere invocati
ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio
comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato
l'esistenza di diritti di tal genere.
4. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà
industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata
da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per
ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con
decisione presa alla maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti
degli Stati membri.
5. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio
comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni
di ricerca nazionali, pervenute entro il termine previsto dal
paragrafo 3.
6. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio
comunitario, che può aver luogo soltanto alla scadenza del periodo
di un mese dalla data alla quale l'Ufficio trasmette al richiedente
le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della
domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari o di
domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di
ricerca comunitaria.
7. Dopo cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle
domande, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul
funzionamento del sistema di ricerca risultante dal presente
articolo, compresi i pagamenti corrisposti agli Stati membri ai
sensi del paragrafo 4 e, se del caso, opportune proposte di modifica
del presente regolamento dirette a adattare il sistema di ricerca in
base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di
ricerca.
SEZIONE TERZA
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA
Articolo 40
Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve soddisfare la domanda di marchio
comunitario sono soddisfatti e il termine previsto dall'articolo 39,
paragrafo 6 è scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non
sia stata respinta in conformità degli articoli 37 e 38.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in
conformità degli articoli 37 e 38, la decisione di rigetto viene
pubblicata quando ha carattere definitivo.
SEZIONE QUARTA
OSSERVAZIONI DEI TERZI ED OPPOSIZIONE
Articolo 41
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che
rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi,
commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della
domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio osservazioni
scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe
essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma
dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della
procedura dinanzi all'Ufficio.
2. Le osservazioni menzionate al paragrafo 1 sono notificate al
richiedente che può presentare le proprie deduzioni.
Articolo 42
Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della
domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla
registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere
esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8
a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di
marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai
licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi;
b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8,
paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali
diritti a norma del diritto nazionale applicabile.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del
marchio, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di
pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo
44, paragrafo 2, seconda frase.
3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa
si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa
d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente
può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno
dell'opposizione.
Articolo 43
Esame dell'opposizione
1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti,
ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso
stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre
parti o dall'Ufficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario
anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che
nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della
domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è
stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i
servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non
utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse
registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova,
l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è
stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si
intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che
l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello
Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire
ad una conciliazione.
5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso
dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o
dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la
domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario,
l'opposizione è respinta.
6. La decisione di rigetto della domanda è pubblicata quando essa è
definitiva.
SEZIONE QUINTA
RITIRO, LIMITAZIONE E MODIFICA DELLA DOMANDA
Articolo 44
Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda
di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi
che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono
pubblicati anche il ritiro o la limitazione.
2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata,
su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e
l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione
o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura
sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei
prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del
marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche
sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è
pubblicata come modificata.
SEZIONE SESTA
REGISTRAZIONE
Articolo 45
Registrazione
Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e
non è stata presentata opposizione entro il termine a cui si fa
riferimento nell'articolo 42, paragrafo 1, o se l'opposizione è
stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato
come marchio comunitario sempreché la tassa di registrazione sia
stata versata nel termine prescritto. In caso di mancato pagamento
della tassa entro questo termine, la domanda s'intende ritirata.
TITOLO V DURATA, RINNOVO E MODIFICA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 46
Durata della registrazione
La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci
anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente
all'articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci
anni.
Articolo 47
Rinnovo
1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su
richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da esso
esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.
2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare
del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto
registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della
scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità
dell'Ufficio.
3. La presentazione della domanda di rinnovo deve essere effettuata
nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il
periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve essere
effettuato nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la
presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle tasse
possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di
sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella
frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si
proceda al pagamento di una soprattassa.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono
soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il
marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata
soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di
scadenza della registrazione. Esso viene registrato.
Articolo 48
Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro
nel periodo di durata della registrazione, né all'atto del suo
rinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio comunitario porta il nome e l'indirizzo
del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su
richiesta del titolare, a condizione che la modifica non alteri
sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.
3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una
riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui
diritti possono essere lesi dalla modifica, possono contestare la
registrazione di tale modifica entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla pubblicazione.
TITOLO VI RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ
SEZIONE PRIMA
RINUNCIA
Articolo 49
Rinuncia
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la
totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è
registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio
dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua
iscrizione nel registro.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di
un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una
licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del
marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua
intenzione di rinunciare; l'iscrizione viene effettuata alla
scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
SEZIONE SECONDA
CAUSE DI DECADENZA
Articolo 50
Cause di decadenza
1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai
suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda
riconvenzionale in un'azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha
formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o
i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni
legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far
valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la
scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della
domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione
effettiva del marchio; tuttavia, l'inizio o la ripresa
dell'utilizzazione del marchio, qualora si situi nei tre mesi
precedenti la presentazione della domanda o della domanda
riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non
prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di
mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora
si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa
dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia
appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere
presentata;
b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è
divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un
servizio per il quale è registrato;
c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del
marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è
registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il
pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza
geografica di tali prodotti o servizi;
d) se il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni di cui
all'articolo 5.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti
o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il
titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi
di cui trattasi.
SEZIONE TERZA
CAUSE DI NULLITÀ
Articolo 51
Cause di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in
un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato
nullo
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni
dell'articolo 5 o dell'articolo 7;
b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il
richiedente abbia agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le
disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non
può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo
la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o
servizi per i quali è stato registrato.
3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o
servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità
del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi
di cui trattasi.
Articolo 52
Cause di nullità relativa
1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in
un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato
nullo:
a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al
paragrafo 5 di tale articolo;
b) allorché esiste un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e
ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso
paragrafo.
2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in
un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì
dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù
di un altro diritto anteriore, in particolare:
a) del diritto al nome,
b) del diritto all'immagine,
c) del diritto d'autore,
d) del diritto di proprietà industriale,
secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.
3. Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il
titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il
suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della
presentazione della domanda di nullità o della domanda
riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia
preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o
introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per
contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o
introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro di quei
diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima
domanda.
5. Si applica l'articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 53
Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni
consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario
posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, non può
più sulla base del marchio anteriore né domandare la nullità del
marchio posteriore, né opporsi all'uso di quest'ultimo per quanto
riguarda i prodotti o i servizi per i quali esso è stato utilizzato,
a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia
stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui
all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia
tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato
membro in cui il marchio anteriore, ovvero l'altro contrassegno
anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più
sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore domandare
la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore per quanto
riguarda i prodotti o i servizi per i quali il marchio posteriore è
stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario
posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio
comunitario posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto
anteriore benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei
confronti del marchio comunitario posteriore.
SEZIONE QUARTA
EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA NULLITÀ
Articolo 54
Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data
della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo
degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il
titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti in tutto o in
parte. A richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata
una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di
decadenza.
2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli
effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il
marchio è dichiarato parzialmente o interamente nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia
per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del
marchio, sia per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo
della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed
eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o
di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad
essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura
giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in
esecuzione del contratto.
SEZIONE QUINTA
PROCEDURA DI DECADENZA E DI NULLITÀ DINANZI ALL'UFFICIO
Articolo 55
Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può
essere presentata all'Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona
fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per
rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori
di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della
legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in
giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti nell'articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di
cui all'articolo 42, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall'articolo 52, paragrafo 2, da coloro che
detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o
dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro
interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere
motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della
tassa.
3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su
una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata
pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti
dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia
passata in giudicato.
Articolo 56
Esame della domanda
1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità,
l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a
presentare, entro un termine da esso assegnato, le loro deduzioni
sulle notificazioni da esso eseguite o sulle comunicazioni fatte
dalle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un
marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di
nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la
data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato
seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi
per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di
nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione
dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore
fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio
comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data
di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare
del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che
le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale
data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di
nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato
usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è
stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si
intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che
l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello
Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio più invitare le parti
alla conciliazione.
5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della
domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere
registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi
per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio
comunitario vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai
prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda
di decadenza dei diritti o la domanda di nullità viene respinta.
6. Divenuta definitiva, la decisione che dichiara la decadenza dei
diritti del titolare del marchio comunitario o la nullità di
quest'ultimo è iscritta nel registro.
TITOLO VII PROCEDURA DI RICORSO
Articolo 57
Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di
opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi
e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il
ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di
una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme
alla decisione finale, a meno che detta decisione non consenta un
ricorso indipendente.
Articolo 58
Persone legittimate a proporre il ricorso ed a essere parti della
procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può
ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non
abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura
sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.
Articolo 59
Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due
mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il
ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è
stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della
notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso.
Articolo 60
Revisione pregiudiziale
1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso
sia ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del
ricorrente. Questa disposizione non è applicabile quando la
procedura si svolge tra il ricorrente ed un'altra parte.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese
dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve
essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza
parere sul merito.
Articolo 61
Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se
esso è fondato.
2. Nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita
le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il
termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da
esse effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.
Articolo 62
Decisione sul ricorso
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 394R0040.1
1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di
ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze
dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare
l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha
emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato ai motivi e
al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a
condizione che i fatti della causa siano i medesimi.
3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto
a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 63,
paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di
quest'ultimo.
Articolo 63
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere
proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione
di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del
trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a
riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel
procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua
decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro
due mesi dalla notifica della decisione della commissione di
ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per
conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
TITOLO VIII MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI
Articolo 64
Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi
comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a
distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione
titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi
comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori,
prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla
legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di
essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di
stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in
giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono
costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1,
segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio
collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso in
commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia
conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o
commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere
opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione
geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 65 a 72, le
disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi
comunitari collettivi.
Articolo 65
Regolamento per l'uso del marchio
1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere
accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad
usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e,
qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del
marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di
cui all'articolo 64, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui
prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a
diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
Articolo 66
Rigetto della domanda
1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio
comunitario, previsti dagli articoli 36 e 38, la domanda di marchio
comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle
disposizioni dell'articolo 64 o dell'articolo 65, ovvero se il
regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre
respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore per
quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in
particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una
modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni
indicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 67
Osservazioni dei terzi
Oltre ai casi di cui all'articolo 41, ogni persona o gruppo
menzionato in detto articolo può presentare all'Ufficio osservazioni
scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi
dell'articolo 66, la domanda di marchio comunitario collettivo
dovrebbe essere respinta.
Articolo 68
Utilizzazione del marchio
L'utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni
persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle
disposizioni del presente regolamento, sempreché siano soddisfatte
le altre condizioni imposte dal medesimo per quanto riguarda
l'utilizzazione dei marchi comunitari.
Articolo 69
Modifica del regolamento d'uso del marchio
1. Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre
all'Ufficio ogni regolamento d'uso, modificato.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento
d'uso, modificato, è contrario alle disposizioni dell'articolo 65 o
comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 66.
3. L'articolo 67 si applica al regolamento d'uso, modificato.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le
modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a
decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.
Articolo 70
Esercizio dell'azione di contraffazione
1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4 relative ai
diritti dei licenziatari si applicano ad ogni persona abilitata a
utilizzare un marchio comunitario collettivo.
2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il
risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il
marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza
dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Articolo 71
Cause di decadenza
Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 50, il titolare
del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi
diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda
riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:
a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire
un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le
eventuali condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso, della cui
modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio ha avuto la
conseguenza di rendere quest'ultimo atto ad indurre il pubblico in
errore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;
c) della modifica del regolamento d'uso è stata fatta menzione nel
registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 69,
paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare,
in seguito ad una nuova modifica del regolamento d'uso, le
prescrizioni di dette disposizioni.
Articolo 72
Cause della nullità
Oltre alle cause di nullità di cui agli articoli 51 e 52, il marchio
comunitario collettivo, se è stato registrato in contrasto con le
disposizioni dell'articolo 66, è dichiarato nullo su domanda
presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale
in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio
risulti soddisfare, in seguito ad una modifica del regolamento
d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.
TITOLO IX DISPOSIZIONI DI PROCEDURA
SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 73
Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate
esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto
presentare le proprie deduzioni.
Articolo 74
Esame d'ufficio dei fatti
1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame
dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi
alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti,
prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno
invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Articolo 75
Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura
orale, di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti della
procedura.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di
opposizione, nonché dinanzi alla divisione legale e di
amministrazione dei marchi, non è pubblica.
3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è
pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni
di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito
qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle
parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Articolo 76
Istruzione
1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in
particolare i seguenti mezzi istruttori:
a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti e di campioni;
d) l'audizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o
in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del
diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano
effetto equivalente.
2. Il servizio adito può affidare ad uno dei propri membri
l'assunzione dei mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un
perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi ad
esso.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un
perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e
di rivolgere domande al testimone o al perito.
Articolo 77
Notifica
L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e
citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o
la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente
regolamento o dal regolamento di esecuzione o è prescritta dal
presidente dell'Ufficio.
Articolo 78
Restitutio in integrum
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni
altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo
impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato
in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio è, a
richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha
come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la
perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a
decorrere dalla cessazione dell'inosservanza. L'atto omesso deve
essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è
ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del
termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di
rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine
supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione,
previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto
dal periodo di un anno.
3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le
giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto
se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.
4. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito
alla richiesta.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai
termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 29, paragrafo 1 e
dall'articolo 42, paragrafo 1.
6. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario
reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che,
in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi
con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo
compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al marchio
comunitario e la pubblicazione della reintegrazione di questo
diritto.
7. Il terzo che può avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può
ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il
titolare di un marchio comunitario nei suoi diritti, entro un
termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della
reintegrazione del diritto.
8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato
membro di concedere la restitutio in integrum entro i termini
previsti in questo regolamento, che devono essere osservati nei
riguardi delle autorità di questo Stato.
Articolo 79
Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nel presente
regolamento, nel regolamento d'esecuzione, nel regolamento relativo
alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di
ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto
processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.
Articolo 80
Cessazione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si
prescrive dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno
civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di
tasse o di somme pagate in eccedenza all'Ufficio all'atto del
pagamento delle tasse si prescrivono dopo quattro anni con
decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il
diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso
previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in
quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta
presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto
riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade
al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del
quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia
stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto; in
tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui
la decisione è passata in giudicato.
SEZIONE SECONDA
SPESE
Articolo 81
Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di
decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse
versate dall'altra parte, nonché, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 115, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla
medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese
di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente,
consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per
ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dal
regolamento di esecuzione.
2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su
una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione
di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di
ricorso decide una ripartizione differente.
3. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della
richiesta di marchio comunitario, dell'opposizione, della richiesta
di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la
registrazione del marchio comunitario o rinunciandovi, sopporta
l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle
condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la
divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle
spese in via equitativa.
5. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione,
alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un
accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione
dei paragrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di
tale accordo.
6. A richiesta di parte, il cancelliere della divisione di
opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di
ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei
paragrafi precedenti. Tale importo può, dietro richiesta presentata
entro il termine prescritto, essere riveduto con decisione della
divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della
commissione di ricorso.
Articolo 82
Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese
1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare
delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile
vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La
formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità
del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli
Stati membri designa a tal fine, informandone l'Ufficio e la Corte
di giustizia.
3. Assolte tali formalità a richiesta della parte interessata,
quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente
l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una
decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della
regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni
del paese interessato.
SEZIONE TERZA
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 83
Registro dei marchi comunitari
L'Ufficio tiene un registro denominato registro dei marchi
comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il
presente regolamento o il regolamento d'esecuzione prescrive la
registrazione o la menzione. Il registro è aperto alla consultazione
pubblica.
Articolo 84
Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchi comunitari non ancora
pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica
soltanto con il consenso del richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio
comunitario ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro
di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima
della pubblicazione della domanda e senza il consenso del
richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, i
fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su
richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei
paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione
determinati documenti secondo le disposizioni del regolamento
d'esecuzione.
Articolo 85
Pubblicazioni periodiche
L'Ufficio pubblica periodicamente:
a) un bollettino dei marchi comunitari contenente le iscrizioni
annotate nel registro dei marchi comunitari, nonché tutte le altre
indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente
regolamento o dal regolamento di esecuzione;
b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e informazioni
di carattere generale emanate dal presidente dell'Ufficio nonché
ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua
applicazione.
Articolo 86
Cooperazione amministrativa
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle
legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le
altre autorità competenti degli Stati membri si assistono
reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o
autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio
autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o
servizi centrali competenti per la proprietà industriale a
consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle
restrizioni di cui all'articolo 84.
Articolo 87
Scambio di pubblicazioni
1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli
Stati membri si scambiano su richiesta, per i bisogni della loro
funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive
pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e
all'inoltro di pubblicazioni.
SEZIONE QUARTA
RAPPRESENTANZA
Articolo 88
Principi generali relativi alla rappresentanza
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di
farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e
giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, devono
essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo
89, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente
regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di
marchio comunitario; il regolamento di esecuzione può prevedere
altre eccezioni.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, o sede, o
uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella
Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un
loro dipendente, che deve depositarvi una procura firmata da
inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel
regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica
contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre
persone giuridiche eventi legami economici con essa, anche se non
hanno né domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio nella Comunità.
Articolo 89
Rappresentanza professionale
1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi
all'Ufficio può essere assunta soltanto:
a) da avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro
ed abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano
agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi, o
b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.
I mandatari operanti dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una
procura firmata, da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono
indicate nel regolamento di esecuzione.
2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni
persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;
b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;
c) è abilitata a rappresentare in materia di marchi persone fisiche
o giuridiche dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà
industriale dello Stato membro in cui ha il proprio domicilio
professionale o il luogo di impiego. Quando, in tale Stato,
l'abilitazione non è subordinata ad una qualificazione professionale
speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco
dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'ufficio
centrale della proprietà industriale di detto Stato devono aver
esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono
dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della
professione le persone la cui qualificazione professionale a
rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche
dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno
degli Stati membri è riconosciuta ufficialmente conformemente alle
prescrizioni stabilite da questo Stato.
3. L'iscrizione ha luogo su richiesta accompagnata da un attestato
dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro
interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo
2 sono soddisfatte.
4. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga:
a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda
frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in
altro modo la qualificazione richiesta;
b) in particolari circostanze, alla disposizione di cui al paragrafo
2, lettera a).
5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata
dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate nel regolamento
di esecuzione.
TITOLO X COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE
RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI
SEZIONE PRIMA
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESECUZIONE
Articolo 90
Applicazione della Convenzione di esecuzione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle
procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio
comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o
successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi
nazionali si applica la Convenzione relativa alla competenza
giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli
emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale
Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme
della Convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di
seguito denominato «Convenzione di esecuzione».
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande
di cui all'articolo 92:
a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1,
3, 4 e 5 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
b) si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i
limiti previsti dall'articolo 93, paragrafo 4 del presente
regolamento;
c) le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si
applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano
anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato
membro, vi hanno una stabile organizzazione.
SEZIONE SECONDA
CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VALIDITÀ DEI MARCHI
COMUNITARI
Articolo 91
Tribunali dei marchi comunitari
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per
quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di
seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi
comunitari», che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal
presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco dei
tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro
denominazione e competenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco
di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla
competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato
immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla
Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
5. Fintantoché uno Stato membro non abbia proceduto alla
comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante
da un'azione o domanda di cui all'articolo 92, per la quale le
autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in applicazione
dell'articolo 93, viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria di
questo Stato che sarebbe competente «ratione loci» e «ratione
materiae» se si trattasse di una procedura relativa ad un marchio
nazionale registrato nello Stato interessato.
Articolo 92
Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e - qualora
siano previste dalla legislazione nazionale - per le azioni relative
alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano
previste dalla legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del
marchio comunitario di cui all'articolo 96.
Articolo 93
Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle
della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo
90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui
all'articolo 92 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato
membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha
il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha
una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile
organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono
avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha
il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli
Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile
organizzazione.
3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale
stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai
tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le
parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi
comunitari;
b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il
convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi
comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo
92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione
di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi
ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è
stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato
commesso un atto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda
frase.
Articolo 94
Sfera di competenza
1. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda
sull'articolo 93, paragrafi da 1 a 4, è competente per
- gli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di
commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro,
- gli atti contemplati dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase,
commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda
sull'articolo 93, paragrafo 5 è competente soltanto per gli atti
commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è
situato.
Articolo 95
Presunzione di validità - Difesa nel merito
1. I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio
comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante
una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio comunitario non può essere contestata
nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all'articolo 92, lettere a) e c), l'eccezione
di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una
forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa nel
caso in cui il convenuto invochi la decadenza dei diritti del
titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello
stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto.
Articolo 96
Domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere
fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel
presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione
pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una
domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo è già divenuta
definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di
cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene
informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni
fissate dalla legislazione nazionale.
4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il quale viene proposta
una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio
comunitario comunica all'Ufficio la data in cui la domanda
riconvenzionale è stata proposta. Quest'ultimo la iscrive nel
registro dei marchi comunitari.
5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 3, 4, 5 e 6.
6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una
sentenza, poi passata in giudicato, in merito ad una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario,
ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio. Le parti possono
chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio
iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione della
sentenza alle condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.
7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere, a
richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite le altre
parti, il procedimento e invitare il convenuto a presentare una
domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il
termine da esso stabilito. Se la domanda non viene proposta entro
tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la
domanda riconvenzionale. Si applica l'articolo 100, paragrafo 3.
Articolo 97
Diritto applicabile
1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del
presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi
comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto
internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale
dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano
lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato
membro in cui tale tribunale è situato.
Articolo 98
Sanzioni
1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il
convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che
costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza
vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino
una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o
che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in
conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare
l'osservanza del divieto.
2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la
legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di
contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione,
compreso il suo diritto internazionale privato.
Articolo 99
Misure provvisorie e cautelari
1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi
comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un
marchio comunitario o ad una domanda di marchio comunitario,
l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari, che sono
previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale,
anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere
nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di
un altro Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda
sull'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente ad ordinare
misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di
riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della
Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di
qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro
organo giurisdizionale.
Articolo 100
Norme specifiche in materia di connessione
1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il
procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione
contemplata dall'articolo 92, diversa da un'azione di accertamento
di non contraffazione, sospende il procedimento di propria
iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una
delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio sia
già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari
con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda
di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.
2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il
procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di
decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria
iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una
delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio
comunitario sia già stata contestata dinanzi ad un tribunale dei
marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora
una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi
comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può
sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il
procedimento dinanzi ad esso pendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi
comunitari può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata
della sospensione.
Articolo 101
Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado -
Ricorso per cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo
grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e
domande di cui all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai
tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un
tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla
legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo
grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per
cassazione.
SEZIONE TERZA
ALTRE CONTROVERSIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI
Articolo 102
Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità
giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi comunitari
1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza
in virtù dell'articolo 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle
di cui all'articolo 92 vanno proposte dinanzi alle autorità
giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione
materiae» per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato
in detto Stato.
2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma
dell'articolo 90, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente
articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92
riguardante un marchio comunitario, tale azione può essere proposta
dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui
l'Ufficio ha sede.
Articolo 103
Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da
quelle di cui all'articolo 92, riguardante un marchio comunitario,
deve considerare valido tale marchio.
SEZIONE QUARTA
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 104
Disposizione transitoria concernente l'applicazione della
Convenzione di esecuzione
Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù
dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente ad
uno Stato membro, soltanto nel testo della Convenzione che è in
vigore a un determinato momento per lo Stato in questione.
TITOLO XI INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI
SEZIONE PRIMA
AZIONI CIVILI FONDATE SU PIÙ MARCHI
Articolo 105
Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi
comunitari e di marchi nazionali
1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi
fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri
differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio
comunitario e sulla base di un marchio nazionale:
a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio,
dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale
adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o
servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria
incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita
l'incompetenza dell'altro tribunale;
b) il tribunale successivamente adito può sospendere il processo
quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o
servizi simili nonché quando i marchi in causa sono simili e validi
per prodotti o servizi identici o simili.
2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di
un marchio comunitario respinge l'azione quando sugli stessi fatti
sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le
stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido
per prodotti o servizi identici.
3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di
un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia
stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse
parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per
prodotti o servizi identici.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori
e cautelari.
SEZIONE SECONDA
APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE AL FINE DI VIETARE L'USO DEI
MARCHI COMUNITARI
Articolo 106
Divieto di uso dei marchi comunitari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni
contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli
Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori
ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 52, paragrafo 2 contro
l'uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di
diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4 non
possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto
anteriore non può più domandare la nullità del marchio comunitario
ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni
contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile,
amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di
disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso
di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o
il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un
marchio nazionale.
Articolo 107
Diritti anteriori aventi portata locale
1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi
all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è
tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in
questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del
diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi,
tollerato l'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale
diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso
in cui il deposito di quest'ultimo sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio
del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può
più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario.
SEZIONE TERZA
TRASFORMAZIONE IN DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE
Articolo 108
Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può
richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio
comunitario in domanda di marchio nazionale
a) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta
o ritirata o considerata ritirata,
b) nella misura in cui il marchio comunitario cessa di produrre i
suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
a) quando il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato
decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo
marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta
la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato
con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la
legislazione di tale Stato membro;
b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato
accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la
domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati
rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa
di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione
di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un
marchio comunitario è attribuita, nello Stato membro interessato, la
data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale
marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto
Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35.
4. - Se la domanda di marchio comunitario è considerata ritirata o
forma oggetto di una decisione di rigetto dell'Ufficio, divenuta
definitiva, o
- se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in
seguito ad una decisione dell'Ufficio divenuta definitiva o in
conseguenza di una iscrizione nel registro di una rinuncia al
marchio comunitario,
l'Ufficio lo notifica al richiedente o titolare, fissandogli un
termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare
un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o il marchio
comunitario cessa di produrre i suoi effetti in conseguenza del
mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione
deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della
domanda di marchio comunitario o di scadenza della registrazione del
marchio comunitario.
6. Se il marchio comunitario cessa di produrre i propri effetti in
seguito ad una decisione di un tribunale nazionale, l'istanza di
trasformazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data alla
quale tale decisione è divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall'articolo 32 vengono meno se
l'istanza non è presentata in tempo utile.
Articolo 109
Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di
trasformazione
1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio. Essa deve
specificare gli Stati membri nei quali il richiedente desidera sia
avviata la procedura di registrazione di un marchio nazionale.
L'istanza è considerata presentata solo dopo l'avvenuto pagamento
della tassa di trasformazione.
2. Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, nel
registro dei marchi comunitari viene menzionato, se del caso, che
l'istanza è stata presentata e l'istanza di trasformazione viene
pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione può essere richiesta
conformemente all'articolo 108, paragrafo 1, se la richiesta è stata
presentata entro il termine prescritto all'articolo 108, paragrafi
4, 5 o 6, secondo i casi, e se la tassa di trasformazione è stata
pagata. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette la
richiesta agli uffici centrali della proprietà industriale degli
Stati in essa menzionati. Su richiesta dell'ufficio centrale della
proprietà industriale di uno Stato interessato, l'Ufficio gli
comunica tutte le informazioni atte a consentire a detto ufficio di
pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.
Articolo 110
Requisiti formali per la trasformazione
1. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza
è trasmessa si pronuncia sulla sua ammissibilità.
2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario
trasmessi conformemente all'articolo 109 non possono, per quanto
concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a
condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal
regolamento di esecuzione, né a condizioni supplementari.
3. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza
è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due
mesi il richiedente
a) paghi la tassa nazionale di deposito,
b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato,
una traduzione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati,
c) elegga domicilio nello Stato in questione,
d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie
specificato dallo Stato in questione.
TITOLO XII L'UFFICIO
SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 111
Statuto giuridico
1. L'Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità
giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali; esso può in particolare acquistare od alienare beni
immobili e mobili e stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
Articolo 112
Personale
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 131 ai membri delle
commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità europee ed i relativi regolamenti
di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle
Comunità europee.
2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dal
regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio
nei confronti del suo personale, fatto salvo l'articolo 120.
Articolo 113
Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
si applica all'Ufficio.
Articolo 114
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla
legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una
clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato
dall'Ufficio.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio
risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie
relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è
disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal
regime ad essi applicabile.
Articolo 115
Lingue
1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle
lingue ufficiali della Comunità europea.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano,
lo spagnolo ed il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una
lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale
alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua
dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda,
di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal
richiedente.
4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica
in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella
in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il
deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio,
l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella
seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono
presentate in una delle lingue dell'Ufficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per
l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa
utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda
lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in
detta lingua.
Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione
o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della
domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del
deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che
chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve
presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella
lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua
dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito
della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il
periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è
stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.
7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e
ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della
Comunità europea sia la lingua procedurale.
Articolo 116
Pubblicazione e registrazione
1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26,
paragrafo 1 è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità
europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione
è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di
esecuzione.
2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari
sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio
nella quale la domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se
la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale della Comunità
europea diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo
redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.
Articolo 117
I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono
assicurati dal centro di traduzione degli organi dell'Unione non
appena tale centro entra in funzione.
Articolo 118
Controllo di legittimità
1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal
presidente dell'Ufficio nei confronti dei quali il diritto
comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un
altro organo, nonché degli atti del comitato del bilancio istituito
in seno all'Ufficio ai sensi dell'articolo 133.
2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di
cui al paragrafo 1.
3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito o esplicito, può
essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da
qualsiasi persona, direttamente individualmente interessata, al fine
di controllarne la legittimità. L'interessato deve adire la
Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è
venuto a conoscenza dell'atto in questione. La Commissione prende
una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione entro tale
termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.
SEZIONE SECONDA
DIREZIONE DELL'UFFICIO
Articolo 119
Poteri del presidente
1. L'Ufficio è diretto da un presidente.
2. Il presidente ha in particolare le competenze seguenti:
a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento
dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e
provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
b) può, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonché,
per quanto riguarda il regolamento relativo alle tasse e le
disposizioni in materia di bilancio del presente regolamento, il
comitato del bilancio, sottoporre alla Commissione proposte di
modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione,
del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e del
regolamento relativo alle tasse, nonché di qualsiasi altra normativa
in materia di marchio comunitario;
c) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed
esegue il bilancio dell'Ufficio;
d) sottopone ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo ed al
consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività;
e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti
dall'articolo 112, paragrafo 2;
f) può delegare i suoi poteri.
3. Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di
assenza o di impedimento del presidente, il vicepresidente, o uno
dei vicepresidenti, ne assume le funzioni in conformità della
procedura fissata dal consiglio di amministrazione.
Articolo 120
Nomina di alti funzionari
1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Consiglio in base ad un
elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di
amministrazione. È revocato dal Consiglio su proposta del consiglio
di amministrazione.
2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni ed è
rinnovabile.
3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati e
revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il
presidente.
4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di
cui ai paragrafi 1 e 3.
SEZIONE TERZA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 121
Istituzione e competenza
1. In seno all'Ufficio è istituito un consiglio di amministrazione.
Fatte salve le competenze attribuite al comitato del bilancio nella
sezione quinta - Bilancio e controllo finanziario - il consiglio di
amministrazione ha le competenze definite in appresso.
2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati
previsti all'articolo 120.
3. Esso fissa la data a decorrere dalla quale una domanda di marchio
comunitario può essere depositata conformemente all'articolo 143,
paragrafo 3.
4. Esso consiglia il presidente nelle materie di competenza
dell'Ufficio.
5. Esso viene consultato prima dell'adozione delle direttive
concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi
previsti dal presente regolamento.
6. Esso può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente
e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
Articolo 122
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante
per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della
Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi
assistere, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno,
da consulenti e da esperti.
Articolo 123
Presidenza
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un
presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di
diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il
mandato è rinnovabile.
Articolo 124
Sessioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del
presidente.
2. Il presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo
decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una
volta all'anno; si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o
su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento
interno.
5. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a
maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri.
Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è
competente a prendere ai sensi dell'articolo 120, paragrafi 1 e 3, è
necessaria la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli
Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un
unico voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a
partecipare alle sue sessioni.
7. L'Ufficio svolge la funzione di segretariato del consiglio di
amministrazione.
SEZIONE QUARTA
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE
Articolo 125
Competenza
Sono competenti a prendere le decisioni in relazione alle procedure
prescritte dal presente regolamento:
a) gli esaminatori;
b) le divisioni di opposizione;
c) la divisione legale e di amministrazione dei marchi;
d) le divisioni di annullamento;
e) le commissioni di ricorso.
Articolo 126
Esaminatori
Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio
in merito a una domanda di registrazione di marchio comunitario,
incluse le questioni di cui trattasi agli articoli 36, 37, 38 e 66,
salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.
Articolo 127
Divisioni di opposizione
1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in
merito all'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio
comunitario.
2. Una divisione di opposizione è formata da tre membri. Almeno uno
dei membri deve avere una formazione di giurista.
Articolo 128
Divisione legale e di amministrazione dei marchi
1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi è competente
per le decisioni prescritte dal presente regolamento che esulino
dalla competenza di un esaminatore, di una divisione di opposizione
o di una divisione di annullamento. Essa è in particolare competente
per le decisioni relative alle menzioni nel registro dei marchi
comunitari.
2. La divisione è anche competente per tenere l'elenco dei mandatari
abilitati, di cui all'articolo 89.
3. Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.
Articolo 129
Divisioni di annullamento
1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni in
merito alle domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un
marchio comunitario.
2. La divisione di annullamento è formata da tre membri. Almeno uno
dei membri deve avere una formazione di giurista.
Articolo 130
Commissioni di ricorso
1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui
ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di
opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi,
nonché delle divisioni di annullamento.
2. Le commissioni di ricorso sono composte da tre membri, di cui
almeno due devono avere una formazione di giurista.
Articolo 131
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti,
sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura
prevista all'articolo 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio.
Durante questo periodo essi non possono essere rimossi dalle loro
funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia,
adita dall'istituzione che li ha nominati, prende una decisione in
tal senso. Il mandato è rinnovabile.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle
loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere
esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della
divisione legale e di amministrazione dei marchi o delle divisioni
di annullamento.
Articolo 132
Astensione e ricusazione
1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell'ambito
dell'Ufficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dal
partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse
personale o se vi sono precedentemente intervenuti in veste di
rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di una
divisione di opposizione non devono aver partecipato all'esame della
domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono
partecipare alla trattazione di un procedimento se hanno preso parte
alla decisione finale sullo stesso affare nell'ambito della
procedura di registrazione del marchio o della procedura di
opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi
dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato
alla decisione che forma oggetto del ricorso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia
altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione di
ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una
procedura, ne avverte la divisione o la commissione.
3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione
di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi
di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto di
parzialità. La ricusazione non è ammissibile qualora la parte in
causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione,
abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può essere
basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni
di ricorso deliberano senza la partecipazione del membro
interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal
partecipare o è stato ricusato è sostituito dal suo supplente.
SEZIONE QUINTA
BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO
Articolo 133
Comitato del bilancio
1. In seno all'Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il
comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente
sezione nonché nell'articolo 39, paragrafo 4.
2. L'articolo 121, paragrafo 6, nonché gli articoli 122, 123 e 124,
paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza
semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le
decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai
sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'articolo 135, paragrafo 3
e dell'articolo 138 è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei
rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato
membro dispone di un solo voto.
Articolo 134
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio devono costituire
oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere
iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide
con l'anno civile.
2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate,
il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle
tasse e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale
delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di
bilancio specifica.
Articolo 135
Adozione del bilancio
1. Ogni anno il presidente elabora uno stato di previsione delle
entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo
trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio,
corredato dell'organigramma.
2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione
comunitaria, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo
stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta
all'autorità di bilancio delle Comunità. La Commissione può unirvi
un parere contenente previsioni divergenti.
3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato
dell'organigramma dell'Ufficio. Nella misura in cui le previsioni di
bilancio comportino una sovvenzione a carico del bilancio generale
delle Comunità, il bilancio dell'Ufficio è, se del caso, adattato.
Articolo 136
Controllo finanziario
Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il
controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate
dell'Ufficio sono esercitati dal controllore finanziario, designato
dal comitato del bilancio.
Articolo 137
Revisione dei conti
1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette
alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e
alla Corte dei conti i conti della totalità delle entrate e delle
spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li
esamina in conformità dell'articolo 188 C del trattato.
2. Il comitato del bilancio dà atto al presidente dell'Ufficio
dell'esecuzione del bilancio.
Articolo 138
Disposizioni finanziarie
Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e
della Corte dei conti delle Comunità europee, le disposizioni
finanziarie interne, che specificano segnatamente le modalità
relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio
dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno,
compatibilmente con il carattere proprio dell'Ufficio, ai
regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dalla
Comunità.
Articolo 139
Regolamento relativo alle tasse
1. Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo
delle tasse e le modalità di riscossione.
2. L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le
entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il
bilancio dell'Ufficio.
3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato
secondo la procedura di cui all'articolo 141.
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 140
Disposizioni comunitarie di esecuzione
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate
da un regolamento di esecuzione.
2. Oltre alle tasse previste dai precedenti articoli, vengono
riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione fissate dal
regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:
1) modifica della riproduzione di un marchio comunitario;
2) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;
3) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;
4) iscrizione del trasferimento di un marchio comunitario nel
registro;
5) iscrizione di una licenza o di altri diritti su un marchio
comunitario nel registro;
6) iscrizione di una licenza o di altri diritti su una domanda di
marchio comunitario nel registro;
7) cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti
nel registro;
8) modifica di un marchio comunitario registrato;
9) rilascio di un estratto del registro;
10) ispezione pubblica di un fascicolo;
11) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;
12) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;
13) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;
14) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.
3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento di procedura delle
commissioni di ricorso sono adottati e modificati secondo la
procedura di cui all'articolo 141.
Articolo 141
Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti
di esecuzione
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai
rappresentanti degli Stati membri denominato «comitato per le
questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla
procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di
armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e
modelli)», presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un
progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere
sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2
del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve
prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di
comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il
presidente non partecipa alla votazione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al
parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in
mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al
Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla
data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione
adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si
sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
Articolo 142
Compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (7), in
particolare l'articolo 14.
Articolo 143
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti richiesti per
l'applicazione degli articoli 91 e 110 entro il termine di tre anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento e ne informano
immediatamente la Commissione.
3. Le domande di marchi comunitari possono essere depositate presso
l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal consiglio di
amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio.
4. Le domande di marchi comunitari depositate nei tre mesi che
precedono la data indicata nel paragrafo 3 sono considerate
depositate a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS
(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 1 e GU n. C 230 del 31. 8.
1984, pag. 1.
(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 46 e GU n. C 280 del 28. 10.
1991, pag. 153.
(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 22.
(4) GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1 e rettifica nella GU n. L
241 del 17. 8. 1989, pag. 4.
(5) GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.
(6) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.
(7) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla sede
dell'Ufficio d'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli)
All'atto dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario, il
Consiglio e la Commissione constatano:
- che il 29 ottobre 1993 i rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti al livello dei Capi di stato e di governo, hanno
deciso che l'Ufficio d'armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) abbia la sua sede in Spagna, in una città
designata dal governo spagnolo;
- che il governo spagnolo ha designato Alicante come sede
dell'Ufficio. |