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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea, visto il
regolamento n. 136/66/CEE del
Consiglio, del 22 settembre
1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi (
1 ), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1638/98 ( 2
), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che il regolamento
(CEE) n. 2568/91 della
Commissione ( 3 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n.
2248/98 ( 4 ), ha definito le
caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di sansa
nonché‚ i metodi di analisi ad
essi attinenti;
considerando che, allo scopo di
armonizzare le condizioni
relative alla preparazione dei
campioni degli oli d'oliva
necessari per le analisi
previste dal regolamento (CEE)
n. 2568/91, occorre inserire in
detto regolamento l'obbligo di
utilizzare, oltre alla norma
internazionale EN ISO 661 già in
applicazione, la norma EN ISO
5555;
considerando che, per poter
disporre di un periodo di
adattamento alle nuove norme e
mettere in opera i mezzi
necessari alla loro
applicazione, è opportuno
differire di un anno
l'applicabilità del presente
regolamento;
considerando che le misure
previste dal presente
regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione
per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 2568/91, il testo del
paragrafo 3 è sostituito dal
testo seguente:
"3. Il prelievo dei campioni per
la determinazione delle
caratteristiche degli oli
indicate nell'allegato I si
effettua secondo le norme
internazionali EN ISO 661 e EN
ISO 5555, relative alla
preparazione dei campioni per le
prove e al campionamento."
Articolo 2
Il presente
regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal
primo giorno del quarto mese
successivo alla sua entrata in
vigore.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19
febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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( 1 ) GU 172 del 30. 9. 1966,
pag. 3025/66.
( 2 ) GU L 210 del 28. 7. 1998,
pag. 32.
( 3 ) GU L 248 del 5. 9. 1991,
pag. 1.
( 4 ) GU L 282 del 20. 10. 1998,
pag. 55. |