DM 17 settembre 1998 - GURI n. 234 del 7-10-1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazi9ni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di Origine controllata "Laghi Lombardi",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Sebino", "Lario", è riservata all'olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1) La denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica "Sebino" è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti negli oliveti: Leccino in misura non inferiore al 40%;
Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da solo o congiuntamente, in
misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
2) La denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Lario", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all'80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 20%.
Art. 3
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo delle province di
Brescia, Bergamo, Como, Lecco. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Provincia di Brescia:
Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola,
Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome,
Corte Franca Passirano Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia,
Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro,
Capriolo.
Provincia di Bergamo:
Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto,
Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara
San Martino Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro,
Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli
Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
Provincia di Como:
Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo,
Dongo, Musso, Pianello, del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico
Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo,
Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno,
Laglio, Carate Uno, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda,
Stazzona, Germasino, Sorico.
Provincia di Lecco:
Colico, Dono, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello
del Lario, Abbadia Lariana., Malgrate, Oliveto Lario, Galbiate.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Laghi Lombardi", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Sebino", comprende, nell'ambito delle province di
Brescia e Bergamo., l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Capriolo, Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte
Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d' Iseo, Monticelli
Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago,
Cellatica, Brescia, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne,
Erbusco, Adro, Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina,
Riva di Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico,
Viadanica, Adrara San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio,
Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello, del Monte, Chiudono,
Carobbio, Degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Laghi Lombardi" accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Lario" comprende, nelle province di Como e Lecco,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gera Lario;
Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo,
Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rèzzonico, Sant'Abbondio,
Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno,
Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Laglio, Carate
Uno, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Colico, Dono, Dervio,
Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia
Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Stazzano, Germasino, Galbiàte,
Sorico.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1.
3) Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari
della, zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni sono
sostanzialmente derivati dalla disgregazione chimico-fisica naturale
o meccanica indotta dei calcari a diversa composizione e struttura e
dalla sedimentazione lenta dei materiali disomogenei più minuti,
separati per levigazione e flottazione e trasportati a valle negli
slarghi delle cerchie moreniche. Lo strato superficiale dì tali
terreni ha dato origine a terre rosse, brune o grige, con scheletro
abbondante e vario nelle zone moreniche e con orizzonti pedologici
più o meno profondi.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. i
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
5) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg., 5000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in
olio non può superare il 19%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
6) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in
unica soluzione.
7) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2
lettera a) , della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi", accompagnata
dalla menzione geografica "Sebino", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.3.
2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi", accompagnata
dalla menzione geografica "Lario", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art.3.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro tre
giorni dalla raccolta delle olive
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di olii senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1) All'atto dell’immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica "Sebino", deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde-giallo,
- odore: di fruttato medio-leggero;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
- punteggio al Panel test: >= 7,00
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio;
- - numero perossidi: <= 12 MeqO2/Kg.
- - acido oleico: >= 76%
- - K 232: <=2,00
2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica "Lario", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche
- colore: verde-giallo;
- odore: fruttato leggero;
- sapore: fruttato leggero con eventuale presenza di leggera
sensazione di amaro e piccante;
- punteggio al Panel test: >= 7,0
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <= 12 MeqO2/Kg.
- acido oleico: >= 76%
3) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
4) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
5) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
6) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici
Art. 7
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. i devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3.
5) Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Laghi Lombardi".
6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n. 573, riferite a
comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente
deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di
quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine
controllata di cui all'art.1
7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a
litri 5.
9) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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