|
riferita all'olio extravergine di
oliva, registrata con Regolamento (CE) n. 123/97
della Commissione del 23 gennaio 1997,
ai sensi deìì'art. 1 7 del Regolamento (CEE) n. 2081/92,
pubblicato sul la C.U. n. 193 del20.08.98
con decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 3 agosto 1
998
e successivamente modificato con decreto
del Ministero delle politiche Agricole e Forestali 4 febbraio 2000
ART. 1.
DENOMINAZIONE
La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive
"Riviera dei Fiori", "Riviera del Ponente Savonese", "Riviera di
Levante", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
ART. 2.
VARIETÀ DI OLIVO
La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di
olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura
non superiore al 10.
La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera del
Ponente Savonese", e riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per
almeno il 50. Possono altresì concorrere altre varietà presenti
negli oliveti in misura non superiore al 50.
La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera di
Levante", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la popolazione locale
riconducibile alla varietà Frantoio per almeno il 55).
Possono altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non
superiore al 45>.
ART. 3.
ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione, situati nel territorio amministrativo della regione
Liguria. Tale zona è riportata in apposita cartografia.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera dei Fiori", comprende nella provincia di Imperia
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia,
Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera,
Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro,
Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessai ico, Molini di Triora,
Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia,
Cipressa, Castellare, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole,
Montalto Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo,
Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaido, Prelà,
Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S. Biagio, Bordighera,
Soldano, Ospedaletti, Seborga, divetta, S. Michele, Rocchetta
Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva
Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San
Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte,
Mendatica.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", comprende, nella
provincia di Savona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Orco Foglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendono, Andora, Boissano,
Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo, San
Giacomo, Alassio, Testico, Casanova, Lerrone, Loano, Albenga,
Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano,
Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze,
Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona,
Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, BorgioVerezzi,
Caste! vecchio di Rocca Barbena, Erii, Magliolo, Masino, Rialto,
Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera di Levante", comprende, nelle province di Genova
e La Spezia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Genova: Orerò, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne,
Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco,
Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri
Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure,
Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli,
Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego,
Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Oleose.
Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza. Framura, Deiva Manna,
Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone,
Borghetto Vara, Ortonovo, Casteinuovo Magra, Sarzana, Lerici,
Bonassola, Levanto,
Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore,
Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo.
ART. 4.
CARATTERISTICHE DI COLTIVAZIONE
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.
1.
Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza
con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata
al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione
della roccia madre di origine calcarea.
Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori", sono da considerarsi
idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3,
i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con
disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica
della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di
stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio
impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.
Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in
pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di
Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che, sotto
l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine
a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti
e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa
della presenza di scisti.
Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza,
disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a
secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia
madre a prevalenza calcarea, nella zona interna, e scistosaarenacea
in quella costiera. 1 terreni della zona interna sono di medio
impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti
a prevalenza sabbiosa.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 7000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in
olio non può superare il 25.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20 i limiti massimi sopra
indicati.
Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei
parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni,
definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle
aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.
La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo
le ' procedure previste dal piano dei controlli approvato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della
richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente
deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a),
della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono
avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
ART. 5.
MODALITÀ DI OLEIFICAZI0NE
La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3
nonché dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova,
Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena Castelbianco, Ceriale,
Cisano sul Neva, Erii, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino,
Stellanello, Testico, Vendono, Villanova d Albenga e Zuccarello in
provincia di Savona.
La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera del Ponente Savonese", comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3
dell'art. 3.
La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera di Levante", comprende l'intero
territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
ART. 6.
CARATTERISTICHE AL CONSUMO
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a giallo-verde;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali:
leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 1 7 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270 <=0,16.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera del Ponente Savonese", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde-giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali:
leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 1 7 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270<=0,16.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera di Levante", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde-giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce ed eventuale
sensazione di piccante e/o di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 18 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270<=0,16.
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia, il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congrue numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari,
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra
riportati su richiesta del Consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
ART. 7.
DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte da oliveti facenti parte
dell'azienda menzionata e se l'oleificazione e il confezionamento
sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5
comma 1.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure" di cui
all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica
delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto disposto dall'ari. 5
comma 1.
Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure".
L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art.
1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573,
riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili, con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì
rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in
vetro di capacità non superiore a litri 10.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da
cui l'olio e' ottenuto.
|