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DM 29 maggio 1995 – GURI n. 142 del 20 giugno 1995
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1263/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata Sabina è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata Sabina deve essere
ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o
congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio,
Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il
75%.
2. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti
negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata Sabina devono essere
prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello quantitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa,
Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso
Sabino, Magliano Sabina, Monpeo, Montasola, Montebuono, Monteleone
Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio
Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S.Lorenzo, Roccantica,
Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia,
Torricella, Torri in Sabina, Vacone.
in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Guidonia, Marcellina., Mentana, Montecelio, Monteflavio,
Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola,
Palombara Sabina, Sant’angelo Romano, San Paolo Dei Cavalieri.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
Sabina è così delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei
confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di
Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del
comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il
comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il
confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il
punto di confine con il comune di Montasola,; da questo punto, la
linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di
Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del
confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in
direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San
Giovanni fino al punto di incontro con il punto più a ovest del
confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune
di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine
settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina
sino al punto di incontro tra il comune di Torricella in Sabina e il
confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi,
in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di
Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia, sino al punto di
incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza,; da qui
la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale
del comune di Scandriglia, sino ad incontrare il punto di incontro
dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui
prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di
Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine
orientale del comune di Palombara Sabina; la linea prosegue quindi
in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara
Sabina, sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.l.m.
da cui giunge, in direzione sud-est, attraverso il territorio del
comune di San Paolo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad
incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di
Marcellina, in località Caprareccia del comune di San Paolo dei
Cavalieri; la linea prosegue in direzione sud-ovest lungo il confine
del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare,
proseguendo verso ovest, il confine orientale di Guidonia Montecelio;
segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di
seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il
confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il
confine sud-occidentale del comune di Mentana; segue il confine
occidentale del comune di Mentana, sino ad incontrare il confine
occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad
incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti;
prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti
fino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del
confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei
comuni di Montelibretti e Fiano Romano, la linea prosegue, quindi,
sempre in direzione nord lungo il confine occidentale del comune di
Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine
occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue,
in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di
Forano, Stimigliano, Collevecchio, fino all’estremo limite
nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in
direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di
Magliano Sabina, sino a raggiungere il limite estremo nord-est del
comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione
sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina fino a
raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la
linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni
di Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto
di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in
direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni,
fino all’estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea
prosegue, in direzione est, sino all’estremo limite nord-est di tale
comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud, fino a
raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni
di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i
nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento, purché
specificamente autorizzate dagli Organi tecnici della regione Lazio.
È esclusa ogni forma di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 6.300 negli
oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli Organi tecnici della
Regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura
nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio sentito il
Consorzio di Tutela.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573,
relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in un'unica
soluzione.
La Regione Lazio, in applicazione del D.M. 4 novembre 1993, n.573 ,
sopracitato, può stabilire limiti massimi di produzione inferiori a
quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel
precedente art.3
La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.
Le olive devono assicurare un’acidità complessiva naturale massima
di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva sono ammessi
soltanto i processi meccanici e fisici atti a produrre oli che
presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari
originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente;
ogni altro trattamento è vietato.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
Sabina all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli
freschissimi;
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro per
gli oli freschissimi;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "genuino".
È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui
all’art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente su nomi geografici di zone di produzione di
oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata Sabina deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine
Sabina ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o
in lamina metallica inossidabile di capacità non superiore a litri
5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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