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DM 16 ottobre 1998 – GURI n. 264
dell’11 novembre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche" ai sensi del Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Canino" è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Canino" deve essere
ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni derivati,
Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o
congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 5%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Canino" devono essere
prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla
produzione di olio con le caratteristiche e livello quantitativo
previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il
territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano,
Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
"Canino" è sovrastata dal monte "Canino" ed è così delimitata in
cartografia 1:25.000;
da una linea che, partendo sul limite nord della zona delimitata dal
punto di incontro del confine che separa i comuni di Farnese e
Valentano con il confine che divide i predetti comuni da quello di
Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il
comune di Valentano da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere;
segue verso nord-est i confini che dividono il comune di Piansano da
quelli di Celleree di Arlena; prosegue in direzione est lungo il
confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena fino al
Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il percorso del
predetto Fosso fino al torrente Arrone, prosegue, poi, lungo lo
stesso Torrente fino al Guado dell’Olmo; continua in direzione sud
dal Guado dell’Olmo percorrendo la strada provinciale Dogana, che
collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada
Statale n. 312 Castrense; prosegue verso sud-ovest, ripartendo dal
suddetto bivio, e percorre la strada statale Castrense fino al fosso
del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto
Fosso fino al fiume Fiora e prosegue verso monte, verso l’alveo del
fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di
"Canino" e Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di
Castro e Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a
ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del
fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce
quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite
altimetrico di 450 metri s.l.m..
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che
presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60
piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per
oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante
per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo
le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 9.000 negli
oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli Organi tecnici della
Regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il
20 ottobre e il 15 gennaio.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573,
relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
169
Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della
richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente
deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a) della
legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due giorni dalla
raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Canino" deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
- odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al
punto ottimale di maturazione;
- sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=10 MeqO2/kg
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva
in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi
dell’olio a denominazione di origine controllata "Canino" da
utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame
organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.
La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli
esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "genuino".
Il logo della denominazione, come da allegato documento, è
costituito da "cane rampante bianco ed un rametto con olive su
sfondo celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in un contorno
di colore grigio a forma di anfora in cui, nella parte superiore,
sono disegnati tre gigli.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente su nomi geografici di zone di produzione di
oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Canino" deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine
"Canino" ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o
in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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