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Denominazione di Origine Protetta
“Colline di Romagna”
Disciplinare di produzione
Art.1
Denominazione
La denominazione di origine protetta “colline di Romagna” è
riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione e alle vigenti normative Nazionali e Comunitarie.
Art.2
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “colline di Romagna” senza
alcuna menzione geografica aggiuntiva, è riservata all’olio extra
vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli
oliveti, come di seguito specificato:
- frantoio e correggiolo, da soli o congiuntamente, nella misura
minima del 60%
- leccino, nella misura massima del 40%
- altre varietà locali presenti negli oliveti, quali pendolino,
moraiolo, rossina e capolga, possono concorrere fino ad un massimo
del 15%
Art.3
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
“colline di Romagna” comprende i seguenti Comuni:
A) Provincia di Rimini
per intero i Comuni di:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni,
Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana,
Verucchio.
in parte i Comuni di:
Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della
S.S n°16 Adriatica ;
Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16
Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione,
via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n°16
Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al
bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo
per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e
compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino
all’incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla
Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino fino al
sottopasso in corrispondenza dell’autostrada A14. Da qui, la
delimitazione successiva dell’area comunale, in direzione Bologna,
fa riferimento al territorio posto a monte dell’Autostrada A14 fino
al confine del Comune;
Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte
dell’Autostrada A14;
B) Provincia di Forlì-Cesena
per intero i Comuni di:
Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna,
Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San
Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
in parte i Comuni di:
Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul
Rubicone, limitatamente al territorio di ogni Comune posto a monte
della Strada Statale n. 9 “Emilia”.
Per una visione più precisa si fa riferimento alla cartina
geografica allegata.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta “colline di Romagna” devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente
ART.3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche
caratteristiche qualitative all’olio derivato .
2) I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree
individuate. Le nuove forme di potatura e allevamento delle piante
di olivo sono ammesse, purchè l’Organismo di controllo non rilevi
che tali sistemi modificano le caratteristiche chimiche e
organolettiche dell’olio extra vergine di oliva prodotto.
3) L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione
dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
“colline di Romagna”è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di
ogni anno; la Regione Emilia Romagna si riserva la facoltà di
modificare le date sopra indicate, qualora ricorrano particolari
condizioni climatiche e\o produttive.
4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta,
a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici: non è ammessa la raccolta
di olive cadute a terra per attacchi parassitari:
5) Le olive raccolte devono essere avviate all'oleificazione entro
il più breve tempo possibile. L’eventuale stoccaggio prima della
oleificazione deve essere effettuato preferibilmente in cassette di
plastica di piccole dimensioni e comunque in contenitori di
materiale inerte che assicurino un'adeguata areazione delle drupe.
La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso,
effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta.
6) La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000
nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di
piante sparse . La Regione, in casi eccezionali e sentiti i pareri
dei produttori, può modificare il limite suddetto.
7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo
di olive prodotto all’Organismo di Controllo, entro e non oltre il
trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell’ART.4 .
8) Il produttore è tenuto a presentare all’Organismo di Controllo
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le
olive provengono dall’area delimitata ai sensi dell’ART. 3 del
presente disciplinare con indicazione dell’impianto di molitura ove
è avvenuta la trasformazione delle olive in olio.
ART.5
Modalità di oleificazione
1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e
confezionamento dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta “colline di Romagna” è quella definita al
precedente art.3.
2) Le olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta “colline di Romagna”, di
cui all’art.1 , devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio
con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni
altro trattamento è vietato.
3) L’estrazione dell’olio extra vergine di oliva di cui all’art.1
deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a
garantire l’ottenimento di oli senza alcuna possibilità di
alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18% .
4) L’Organismo di controllo certifica la conformità del prodotto, su
richiesta del detentore delle partite di olio da sottoporre ad
analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini dell’utilizzo della
denominazione di origine protetta “colline di Romagna”.
ART.6
Caratteristiche al consumo
1) L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
“colline di Romagna” all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo oro
- odore : di fruttato di oliva medio o talvolta intenso,
accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia
- sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e\o
piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo o
pomodoro
- punteggio al panel test ≥ 7 ,
- acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio
- numero perossidi ≤ 12 meqO2\kg
- acido palmitico: 10÷15 %
- acido palmitoleico: 0,5÷1,5%
- acido stearico: 0,9÷2,5%
- acido oleico ≥ 72%
- acido linoleico ≤ 12%
- acido linolenico ≤ 0,9%
- acido arachico ≤ 0,5%
- acido eicosenoico ≤ 0,5%
- tocoferoli ≥ 70 mg\kg
2) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un idoneo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all’art 1 , da impiegare come
standard di riferimento per la valutazione delle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche.
ART.7
Designazione e presentazione
1) L’aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui
all’art.1, non esprerssamente prevista dal presente disciplinare è
vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelso,
fine , superiore, selezionato,genuino, tradizionale.
2) E’ vietato l’uso di riferimenti geografici aggiuntivi,
indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente
corrispondenti a Comuni, frazioni o aree inserite nella zona di
produzione di cui all’art.1.
3) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
protetta.
4) Il nome della denominazione di origine protetta “colline di
Romagna” deve figurare in etichetta con caratteri chiari e
indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
5) L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
“colline di Romagna” deve essere immesso al consumo in recipienti
preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista
alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0.25
- 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 .
6) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione
delle olive da cui è ottenuto l’olio.
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