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DM 16 ottobre 1998 - GURI n. 264
dell'11 novembre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Brisighella" è riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere
ottenuta dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima
del 10%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Brisighella" devono
essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì
idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Brisighella"
è così delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea che, partendo sul limite nord-est della zona
delimitata, in località Ca' Fontana Vezzola, segue in direzione
nord-ovest fino ad incrociare la strada di Toranello, da dove
continua in direzione sud verso Galisterna per poi prendere, in
direzione nord-est, la strada vicinale per Ca' Rosso, prosegue
sempre nella medesima direzione fino ad incrociare la strada per
Mazzolano da casa Anderlina.
Da qui la linea prosegue in direzione sud-est fino alla località Ca'
Raggio da dove continua verso nord-est fino ad incrociare la strada
Ossano-Campiano da dove segue in direzione sud-est fino ad
incrociare la statale Casolana, che percorre verso Riolo Terme per
immettersi sulla strada di Cuffiano fino ad incrociare, in direzione
sud-est, la strada provinciale Villa Vezzano-Tebano, che percorre in
direzione nord fino ai pressi di Tebano da dove riprende la strada
provinciale, sempre in direzione nord, fino a Casale. Da qui
prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale fino ad
incrociare la statale Brisighellese che percorre in direzione sud
verso Brisighella fino alla frazione di Errano, dove prosegue sulla
strada provinciale Canaletta-Sarna in direzione sud-est fino ai
pressi di Villa Gessi, da dove prosegue in direzione nord-est verso
Borgo Tuliero fino ad incrociare la strada provinciale per
Modigliana che percorre in direzione sud-est fino ai pressi di Ca'
Spalancona, dove prosegue lungo la strada comunale per Santa Lucia,
frazione che raggiunge e oltrepassa fino a toccare la località Ca'
Campazzo da dove prosegue prima in direzione ovest e poi sud lungo
la strada per S. Mamante, che segue fino ai pressi di Ca' Monducci
per proseguire lungo la strada vicinale fino a Ca' Fontana; prosegue
fino ad incrociare il confine di provincia tra Ravenna e Forlì,
segue lungo tale confine fino ad incrociare il confine tra i comuni
di Castrocaro e Dovadola. Da qui attraversa il torrente Samoggia e
segue in direzione nord-est la strada vicinale il Raggio fino ad
incrociare la strada San Savino - Urbiano, che segue in direzione
sud verso San Savino, che oltrepassa fino ad incrociare la strada
provinciale del Monte Trebbio, che percorre in direzione sud fino ad
incrociare la strada comunale per Castagnara, che segue in direzione
est e poi in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale
Modigliana - Lago di Azzano, che segue in direzione nord fino ai
pressi del Podere La Villa da dove prosegue in direzione sud lungo
la strada consorziale la Ca' Bene di Sopra. Da la Ca' Bene di Sopra
prosegue in direzione sud-est lungo la strada vicinale di Pianello
di Sopra per giungere a Pianello e proseguire fino ad incrociare la
strada provinciale per Tredozio nei pressi del cimitero di Fregiolo.
Da qui, attraversata la strada provinciale, prosegue, sempre in
direzione sud-est lungo la strada vicinale che porta a Valvarana
fino ad incrociare, oltre la suddetta località, la strada
consorziale di San Bartolo. Percorre per un breve tratto la strada
di San Bartolo in direzione sud, prosegue poi lungo la strada
vicinale in direzione nord-est fino a Fiumane, attraversa quindi la
strada di Modigliana - Lutirano e prosegue sempre in direzione
nord-est lungo la strada consorziale per S. Caterina. Da qui
prosegue nella medesima direzione lungo la strada vicinale Vettarano
- Canova Navorsa fino ad incrociare la strada consorziale di Lago.
Prosegue, quindi, in direzione est, oltrepassa Valpiana fino ad
incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia;
segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella,
attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua,
in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per S. Maria in
Puro-cielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in
direzione nord-est lungo la strada forestale delle lagune fino alla
Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione
nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver
attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud-ovest
lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino alla
localita Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada
di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo,
Pagnano, Soglia e il fiume Senio si immette sulla statale Casolana,
che percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi
sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in
direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire
lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco
fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna;
segue, quindi in direzione nord-est il confine predetto fino alla
località Ca' Fontana Vezzola, punto dal quale la delimitazione ha
avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di allevamento
devono essere a vaso policonico e a monocono.
Le densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per
ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x8, e un massimo
di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x3.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 5.000.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il
5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o
con mezzi meccanici.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993
relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non
superiore a 27 ºC.; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non
oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Brisighella" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o
ortaggi;
sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o
media sensazione di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero di perossidi: < = 13 Meq02/kg;
K232: < =2,00;
K270: < = 0,160;
acido linoleico: < = 8,00%;
acido oleico: > = 75,00%;
intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20;
int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14; int.
valori rapporto campest./delta-Savenasterolo: 0,25/0,60.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Brisighella"
da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli
esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art.l è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese ne11'area di produzione di cui
all'art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è
consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Brisighella"
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine "Brisighella"
ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro scuro
delle seguenti capacità espresse in grammi o millilitri: 100; 250;
500; 750; 1.000; 1.500; 2.000; 5.000.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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