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(Olio extravergine di oliva)
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1065/97)
Il testo di seguito riportato è fedele al contenuto dell’allegato al
DM 6.08.1998 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 20 agosto 1998.
Il presente testo, in ogni caso, non sostituisce il documento
ufficiale sopra indicato.
Art.1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" è
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art.2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina"
deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti negli
oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%;
Rotondella , Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura
non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in
misura non superiore al 20%.
2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa
dalla Regione Campania a condizione che le medesime non alterino le
peculiari caratteristiche del prodotto.
Art.3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina"
devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Napoli, nei
territori olivati idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Gragnano, Pimonte,
Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello,
Massa Lubrense, Vico Equense, l'isola di Capri ed Anacapri, nonché
parte del territorio del comune di Castellammare di Stabia.
La zona predetta è così delimitata: da una linea che, partendo dalla
confluenza dei confine comunale di Gragnano con la strada statale
che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, segue la strada
statale predetta in direzione Castellammare fino all'incrocio con il
viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con salita
Santa Croce; segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele
Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. La linea
segue il confine della provincia diNapoli, prima in direzione
sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi, in direzione nord-est,
fino ad incrociare il confine nord del comune di Agerola che segue
in direzione nord-est, fino ad intersecare nuovamente il confine
provinciale, che segue in direzione nord-est, inglobando per intero
i comuni di Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, e Lettere. La
linea, giunta al confine del comune di Sant'Antonio Abate, segue
nell'ordine, i confini nord dei comuni di Lettere, Casola e Gragnano,
fino a ricongiungersi al punto di partenza.
Art.4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona
di cui al precedente art.3, i cui terreni siano di origine
dolomitica, frammisti a materiale piroclastico incoerente quale
ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi
nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio e calcio.
2. I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.
4. La produzione massima di olive non può superare Kg 9.000 per
ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio
non può superare il 20%.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso
accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il
20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni
anno.
7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può
essere protratta con specifico atto deliberativo della Regione
Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 Gennaio
di ogni campagna oleicola.
8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573,
in unica soluzione.
9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di
certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la
certificazione rilasciata dalle associazioni dei prodotti olivicoli
ai sensi dell'art.5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio
1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione
delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di
produzione.
Art.5
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio
devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale
dei comuni indicati nel precedente art.3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
“Penisola Sorrentina” deve avvenire direttamente dalla pianta a mano
o con mezzi meccanici.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie dei
frutto.
4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno della
raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata “Penisola Sorrentina” all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di fruttato;
sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero
sentore di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,80
per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 MeqO2/kg;
K232: ≤ 2,20;
acido linoleico: ≤ 12,00%;
polifenoli totali: ≥ 60 ppm.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata
“Penisola Sorrentina” da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art.1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art.3.
3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
4. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata “Penisola
Sorrentina” deve figurare in etichetta in caratteri chiari,
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine
“Penisola Sorrentina” ai fini dell'immissione al consumo devono
essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri
5.
7. È obbligatoria l’indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è
ottenuto. |