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DM 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del
20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1065/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Cilento", è riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Cilento" deve essere
ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o
congiuntamente, negli oliveti: Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o
Uogliarola, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l'85%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non
superiore al 15%.
2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa
dalla regione Campania, sentito il Consorzio di Tutela, a condizione
che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del
prodotto.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Cilento" devono essere
prodotte, nell'ambito della provincia di Salerno, nei territori
olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e
livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di
produzione. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Agropoli, Alfano, Ascea, Buonabitacolo, Camerota, Campora,
Cannalonga, Cisalbuono, Casaletto, Spartano, Casalvelino, Caselle in
Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Buigheria,
Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento,
Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito Lustra, Magliano Vetere,
Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monte-forte
Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia,
Ogliastro Cilento, Omignano, Qrria, Perdifumo, Perito, Pisciotta,
Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento,
S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa
Marina, Sanza, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento,
Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara,
Vallo della Lucania, Vibonati.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni, di
natura silici-calcarei, poveri di humus, sono situati in massima
parte nelle zone collinari ed in piccola parte sui fondi vallivi,
prossimi alle foci dei pochi corsi d'acqua.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3.1 nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con
l'utilizzazione per almeno l'85% delle seguenti varietà, da sole o
congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio, Ogliarola,
Salella.
4. La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 11.000 per
ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio
non può superare il 22%.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive è effettuata entro il 31 dicembre di ogni
anno.
7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può
essere protratta con specifico atto de liberativo della regione
Campania, sentito il consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni
campagna oleicola.
8. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di
certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la
certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori
olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a) della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio
devono essere effettuate nell'ambito dell'intera area territoriale
dei comuni indicati nel precedente art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Cilento" deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla
raccolta.
5. La regione Campania istituisce uno schedario regionale degli
impianti di molitura e condizionamento degli oli di cui all'art. 1.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Cilento" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: di fruttato medio leggero;
- sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: <=12 MeqO2/kg;
- Kl32: <=2,20;
- polifenoli totali: >= 80.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata
"Cilento" da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
5.Il nome della denominazione di origine controllata "Cilento" deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine
"Cilento" ai fini dell'immmissione al consumo devono essere in
vetro, ceramica, terracotta o banda stagnata di capacità non
superiore a litri 5.
7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è
ottenuto.
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