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Disciplinare di produzione
dell'olio extravergine di oliva "Lametia" a Denominazione di Origine
Controllata
DM 29 ottobre 1999 – GURI n. 265 dell’11 novembre 1999
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE
2107/99)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Lametia" è riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Lametia" deve essere
ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in
misura non superiore al 10%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Lametia" devono essere
prodotte, nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori
olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte),
Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a
Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.
Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea che, partendo dal punto più a nord sul mar Tirreno del
confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione
est, il confine settentrionale del comune di Lamezia (ex Sambiase,
Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre verso est, sul confine
settentrionale del comune di Feroleto Antico, per discendere verso
sud lungo il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza
dei comuni di Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida.
Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine
settentrionale del comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo
verso sud, il limite est confinante con il Comune di Caraffa di
Catanzaro (escluso dall'area) per ritornare verso ovest-sud-ovest
lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e
Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza
dei confini comunali di Maida e S.Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne
percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il
punto di incontro con il territorio del comune di Curinga e
discendere verso sud lungo il confine di levante e meridionale dello
stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine
settentrionale del comune di Filadelfia, si dirige verso sud-ovest
escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello stesso
comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m.
Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del comune di
Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne
percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla
contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a
sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada
Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del comune di
Francavilla.
Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del comune
di Francavilla fino ad incontrare il limite est del comune di Pizzo
Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine comunale
di ponente del comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad
ovest lungo il confine settentrionale del comune di Pizzo Calabro
fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar
Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di
origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da
depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità
nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo,
sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere
idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili,
profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone
sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e
profonde.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura,
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i
nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una
densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non può superare i quintali 130
per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'
invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna
oleicola.
La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.573, in unica
soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Lametia"
può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Lametia" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Lametia"
da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, sui richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art.3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Lametia" deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Lametia" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o
banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna
oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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