|
DM 29 settembre 1998 - GURI n. 252
del 28 ottobre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1065/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche:
"Fascia Prepollinica", "Valle Crati", "Colline Joniche Presilane", "Sibaritite"
è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Bruzio" accompagnata
dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica", e riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di
olivo: "Tondina" in misura non inferiore al 50%, "Carolea" in misura
non superiore al 30%, "Grossa di Cassano" in misura non superiore al
20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del
25%.
2. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Valle Crati", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: "Carolea"
in misura non inferiore al 50%, "Tondina" in misura non superiore al
30%, "Rossanese o Dolce di Rossano" in misura non superiore al 20%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.
3. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane", è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di
olivo: "Rossanese" Dolce di Rossano" in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
4. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Sibaritide", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo: "Grossa di
Cassano" in misura non inferiore al 70%, "Tondina" in misura non
superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 30%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende,
nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza,
i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione:
Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto,
Colopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiaria di
Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati,
Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro,
Mandatoriccio, Mirto-Crosia, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paludi,
Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano, Roggiano Gravina, Rota Greca,
Scala Coeli, S. Basile, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S.
Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S.
Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Saracena,
Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano
Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Fascia
Prepollinica", comprende, in provincia di Cosenza, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acquaformosa,
Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano
Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo,
Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica "Valle
Crati", comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Bisignano, Cervicati, Cerzeto,
Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S.
Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Torano
Castello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Colline
Joniche Presilane" comprende, in provincia di Cosenza, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cariati, Calopezzati,
Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio,
Paludi, Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone,
S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide",
comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Cassano allo Jonio, Cerchiara di
Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere
idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio
impasto e permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È
consentita una densità di impiano fino a 400 piante per ettaro.
2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione
geografica "Fascia Prepollinica" sono da considerarsi idonei gli
oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al
punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da
una piovosità media annua pari a mm 850 con valori massimi in
autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 +/ - 3
ºC. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2a. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Valle Crati", sono da considerarsi idonei gli uliveti
collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 900 con valori massimi in
autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 15 +/ - 3
ºC. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2b. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Colline Joniche Presilane", sono da considerarsi idonei
gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al
punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da
una piovosità media annua pari a mm 600 con valori massimi in
autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/ - 3
ºC. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2c. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione
geografica "Sibaritite", sono da considerarsi idonei gli oliveti
collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5
dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 000 con valori massimi in
autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16+/ - 3
ºC. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica", deve
essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31
dicembre di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Fascia Prepollinica" non può superare kg 10.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 18%.
3a. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata da menzione geografica "Valle Crati", deve essere
effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre
di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Valle Crati", non può superare kg 10.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 22%.
3b.La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane",
deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al
15 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Colline Joniche Presilane", non può superare kg 10.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
può superare il 20%.
3c.La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio",
accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide", deve essere
effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio
di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica
"Sibaritide", non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il
20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
5a. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla
menzione geografica "Fascia Prepollinica", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.
3.
1a. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla
menzione geografica "Valle Crati", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell'art. 3.
1b. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla
menzione geografica "Colline Joniche Presilane", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell'art.
3.
1c. La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla
menzione geografica "Sibaritide", comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell'art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di olive a denominazione di origine di cui all'art. 1,
può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La molitura deve
avvenire entro due giorni dalla raccolta.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere
iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio
I.A.A. di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di
olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine
controllata.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica", deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi gialli;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 10;
K232: < = 2,0;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 8%;
polifenoli totali: > = 200 p.p.m.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Valle Crati", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 12;
K232: < = 2,0;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 9%;
polifenoli totali: > = 200 p.p.m.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato delicato;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 14;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 11%;
polifenoli totali: > = 150 p.p.m.
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata
dalla menzione geografica "Sibaritide", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo con qualche riflesso verde;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: < = 10;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,20;
acido linoleico: < = 13%;
polifenoli totali: > = 150 p.p.m.
5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
all'attuale normativa U.E.
6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi:
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza.
5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non
superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Bruzio".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi del-l'art.
1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n, 573,
riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata.
9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio ottenuto.
|