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Iscrizione della denominazione «Pretuziano
delle Colline Teramane» nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette.
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 211 dell’11 settembre 2003).
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL
CONSUMATORE
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione
del 25 agosto 2003, la denominazione «Pretuziano delle Colline
Teramane» riferita ai grassi,
è iscritta quale denominazione d’origine protetta nel registro delle
denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previstodall’art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la scheda riepilogativa della denominazione d’origine protetta «Pretuziano
delle Colline Teramane», affinché le disposizioni contenute nei
predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e
scheda riepilogativa della denominazione d’origine protetta «Pretuziano
delle Colline Teramane»,
registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1491/2003 del
25 agosto 2003.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pretuziano
delle Colline Teramane» possono utilizzare, in sede di presentazione
e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d’origine
protetta» solo le produzioni conformi al regolamento (CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
ALLEGATO
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ART. 5
DOP(X) IGP ( )
N. Nazionale del fascicolo 11/2000
1. Servizio competente dello Stato membro.
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Telefono: 06/4819968 - fax: 06/42013126.
e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente.
2.1 Nome: Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di
Teramo e di
L’Aquila - A.I.Pr.Ol.
2.2 Indirizzo: Circonvallazione Ragusa, 31 - 64100 Teramo.
2.3 Composizione: produttori/trasformatori ( x ) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi - Olio extravergine di
oliva.
4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui
all’art. 4, paragr. 2).
4.1 Nome: Pretuziano delle Colline Teramane.
4.2 Descrizione: olio extravergine di oliva con le seguenti
caratteristiche:
colore: giallo verdognolo;
odore: fruttato medio;
sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
panel test: > 6,5;
acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a
grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
numero perossidi: 12 Meq O2/kg;
K 232: 2.00;
K 270: 0,20;
polifenoli: > 120 mmg/kg;
acido oleico: > 70%.
4.3 Zona geografica:
la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate
all’ottenimento dell’olio extravergine di oliva «Pretuziano delle
Colline Teramane» insiste nella fascia collinare che attraversa
tutta la provincia di Teramo (da nord a sud)
situata nella regione Abruzzo e che si estende dalla prossimità del
mare verso l’entroterra per km 25-30. Tale area comprende
interamente i comuni di: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti,
Cellino Attanasio, Cermignano, Colonnella, Controguerra, Corropoli,
Montefino, Morro D’Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna
S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Torano
Nuovo; e parzialmente i comuni di: Alba Adriatica, Arsita, Campli,
Castei Castagna, Civitella del Tronto, Colledara, Giulianova, Isola
del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto
degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e
Tossicia.
4.4 Prova dell’origine.
La diffusione dell’olivo in provincia di Teramo risale almeno al X
secolo a.C. Fu per opera dei Romani (III secolo a.C.) che la coltura
dell’olivo si intensificò e si espanse. Seguirono periodi di
decadenza alternati a periodi di espansione, in relazione a
determinati eventi storici.
Testimonianza delle alterne vicende, Pancrazio Palma (1781-1850)
«Opere Complete» - Teramo 1912, scrisse: «Da secoli noi abbiamo dato
olio allo Stato Romano ed ora stiamo dando piantoni di olivo, da che
quel Governo ha, da febbraio 1836, pressoché proibito l’introduzione
dell’olio ed ha seriamente promossa la piantagione dell’albero di
Minerva accordando premi per ogni pianta nuova».
Nel Catasto Napoleonico del 1809 è riportata l’entità e la
diffusione dell’olio in provincia di Teramo; confrontato con quella
attuale (1990) non differisce sostanzialmente nonostante, il lungo
periodo trascorso.
Arturo Provenzale nella «Guida viticola ed olearia» - Teramo 1907,
scrive: «Sincera ammirazione destò il constatare che all’esposizione
internazionale di Vienna del 1873 i prodotti abruzzesi di olio di
oliva, tra centinaia e centinaia di prodotti di ogni parte in
Italia, ben quattro primi premi conquistarono, ... I vincitori
furono produttori di Loreto, di Montepagano, di Giulianova e di
Teramo».
Le operazioni di produzioni, trasformazione ed imbottigliamento sono
effettuate nell’ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le
quali anche l’operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona
delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le
caratteristiche peculiari e la qualità dell’olio«Pretuziano delle
Colline Teramane», garantendo che il controllo effettuato
dall’Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori
interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta
riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi
e l’orientamento del medesimo regolamento, un’occasione di
integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è
tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.
I produttori che intendono porre in commercio l’olio extravergine
con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità
del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di
trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed
aggiornati dall’organismo di controllo.
4.5 Metodo di ottenimento.
L’olio extravergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane» è
ottenuto dalle varietà di olivo Leccino, Frantoio e Dritta
congiuntamente fino al 75%, il restante 25% è rappresentato da
varietà locali minori, tra le quali sono maggiormente diffuse il
Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.
Gli oliveti ammessi devono avere un sesto di impianto di 6 m x 6 m,
6 m x 7 m, e 7 m x 7 m, allevati a chioma bassa (vaso basso,
monocono, palmetta libera a ipsilon).
Sono ammessi sesti di impianti inferiori purché siano rispettati i
limiti di produzione di seguito fissati. Sono ammessi altresì
oliveti tradizionali in coltura promiscua che hanno un sesto di
impianto di 20-30 m x 10 e sono allevati a chioma alta (vaso
semplice, vaso policonico).
La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a mano
o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo compreso
dall’inizio dell’invaiatura fino al 10 dicembre.
La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell’olio
extravergine, non può superare kg 6.500 per ettaro negli impianti a
coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la
produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 50.
La resa massima in olio non può superare il 20%.
Il controllo dei parassiti avviene secondo le modalità della «lotta
integrata» e/o «biologica».
Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o bins.
Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di
molitura che deve avvenire entro due giorni dalla raccolta, in
recipienti rigidi ed areati in locali freschi ed areati.
Nelle operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo e
temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in
30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Tale temperatura non deve
essere superata anche per l’acqua di diluizione.
4.6 Legame.
L’olivicoltura in tale zona ha spiccate finalità paesaggistiche e di
difesa del suolo e dell’ambiente. Il territorio ha due componenti
geografiche racchiuse in breve spazio: ad est il mare Adriatico e ad
ovest il massiccio del Gran Sasso d’Italia; tali elementi
caratterizzano in modo particolare il clima determinando una forte
escursione termica tra i diversi periodi dell’anno. Il territorio
presenta una orografia piuttosto articolata con una serie di colline
disposte a pettine e solcate da corsi di acqua che scorrono verso il
mare, quasi paralleli l’uno all’altro. Tali caratteristiche
pedoclimatiche influiscono in maniera
inequivocabile sulle caratteristiche della DOP «Pretuziano delle
Colline
Teramane».
Il territorio, indicato come zona di produzione, viene definito
nelle fonti
letterarie latine come «ager Pretutianus». In questo territorio
vissero i Pretuzi,
uno dei popoli italici che continuarono storicamente l’orizzonte
paleo-sabellico
e che in una data precoce, coincidente con l’inizio del III secolo
a.C., subirono
il dominio di Roma, riuscendo però a preservare la propria entità
culturale. Il
processo di romanizzazione portò ad una delimitazione dell’area che
a giudizio
di M.P. Guidobaldi, nel periodo augusteo, coincideva con quella
della
«praefectura iure dicundo», al cui centro era «Interamnia
Pretuttiorum»,
l’attuale Teramo.
Almeno a partire dal III secolo a.C. e fino al giorni nostri, il
termine
«pretuziano» ha, pertanto, inequivocabilmente indicato il territorio
delle genti
riconducibili alla provincia di Teramo. Tale termine ha accompagnato
le
rinomate produzioni di quest’area; a titolo di esempio la menzione
dei vini
pretuziani, di cui Plinio cita più volte nella sua «Naturalis
historia».
Nello stesso modo, l’olio pretuziano fu portato al proprio seguito
dai pastori
del teramano, nei lunghi viaggi da e per il Tirreno, attraverso la
via del sale o
«Salaria», come viene indicato da Catone nel «De rustica».
4.7 Struttura di controllo.
Nome: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Teramo.
Indirizzo: via Savini - 64100 Teramo.
4.8 Etichettatura.
L’olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in
recipienti o
bottiglie di capacità non superiore a litri 5.
Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed
indelebili, oltre alle
indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Pretuziano
delle
Colline Teramane» denominazione di origine protetta.
4.9 Condizioni nazionali (parte riservata alla Commissione).
N. CE.
Data di ricevimento del fascicolo integrale.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE»
1. Denominazione. La denominazione di origine protetta «Pretuziano
delle Colline
Teramane» è riservata all’olio extra vergine di oliva che risponde
alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel
presente
disciplinare di produzione.
2. Varietà di olivo. La denominazione di origine protetta «Pretuziano
delle Colline
Teramane» è riservata all’olio extra vergine di oliva, ottenuto
dalle olive prodotte
nella zona delimitata all’art. 3 ed appartenenti alle seguenti
varietà:
1) Leccino, Frantoio e Dritta congiuntamente fino al 75%;
2) il restante 25% è rappresentato da varietà locali minori, tra le
quali sono
maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella e la
Castiglionese.
3. Zona di produzione. La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione di
olio extra vergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane»
comprende i
seguenti comuni:
comuni compresi interamente:
Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto,
Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano,
Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D’Oro, Mosciano S. Angelo,
Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S.
Oniero, Torano
Nuovo;
comuni compresi parzialmente:
Alba Adriatica, Arsita, Campli, Castel Castagna, Civitella del
Tronto,
Colledara, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio
al
Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella
Sicura,
Tortoreto e Tossicia.
Pertanto, la zona interessata dalla D.O.P. risulta delimitata come
segue:
dall’incrocio sulla statale 16 Adriatica con il fiume Tronto, di
Martinsicuro, si
prosegue a monte dello stesso fino all’incrocio con il fosso Coste
di Nardo,
proseguendo, quindi, lungo il confine regionale fino al km 12 della
strada
statale n. 81. Lungo la stessa attraverso le frazioni di Villa Lempa,
Villa Passo
e Campovalano fino al km 28,500; da qui a quota 488, si sfiora quota
606, di
Villa Gesso e si prosegue lungo la strada provinciale per Putignano
fino a quota
420, quindi, si arriva a quota 474, 423 e quota 514 di Castagneto;
quindi, lungo
la strada comunale fino a quota 461, da qui a q. 403 ed a q. 506 di
Villa Tofo.
Si prosegue lungo la strada comunale di Tizzano, da qui si arriva a
quota 446 e
si prosegue sulla strada comunale fino a quota 494, da cui si
raggiunge la
confluenza con il fiume Tordino; risalendo lo stesso a quota 279 da
dove,
passando per la strada interpoderale per Valle S. Giovanni, si
prosegue per
quota 498, q. 651, q. 564, fino a Villa Brozzi, da qui attraverso le
quote 520 e
475 si arriva a Villa Vallucci. Da questa frazione seguendo la
strada
provinciale si discende a Montorio al Vomano da dove si risale lungo
la strada
comunale per Faiano, fino a quota 580, da dove si prosegue per la
strada statale
n. 491 per Tossicia, fino al bivio di Frisoni da dove, da quota 406,
si prosegue
lungo il fiume Mavone fino a quota 265. Quindi, si continua per la
strada
provinciale per Castagna Vecchia, Villa Ruzzi, Villa Chiavoni, Bivio
Saputelli,
Bisenti; si continua per la strada provinciale per Arsita fino alla
quota 508
quindi q. 462, q. 505, q. 336, q. 354, q. 344, q. 427, q. 542, q.
401, q. 281;
fosso Valle Cupa, quindi, lungo il confine di provincia (fosso)
Fino, fosso
Mancini, fosso dell’Olmo) torrente Piomba, fino all’incrocio con la
statale n.
16. Dalla s.s. 16 del comune di Silvi si prosegue sulla stessa, fino
a quota 75,
quindi lungo la carreggiata verso il ponte Concio dove si
ricongiunge con la
strada statale n. 16. Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a
quota 17 e
quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all’incile del formale
sul fiume
Vomano. Ripartendo dalla sponda sinistra del Vomano, a quota 20, sì
segue la
strada per Voltarrosto fino a quota 104, quindi, tramite la comunale
per Roseto
degli Abruzzi fino a quota 28, poi a quota 30, fino a quota 6 del
torrente
Borsacchio. Da questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo)
quota 11,
strada comunale di Cologna Spiaggia fino al fiume Tordino.
Ripartendo dal
lato sinistro del Tordino a quota 9 si arriva alla strada comunale
Parere,
proseguendo per casa Bernardi, quota 52, quota 51, Villa Cerulli (q.
96), q. 69,
casa Migliori, strada interpoderale, masseria Giandomenico, fino al
fiume
Salinello. Da questo seguendo a valle per un breve tratto si arriva
alla statale n.
16 (ponte sul torrente Salinello) proseguendo sulla stessa, dopo
aver
attraversato il ponte sul torrente Vibrata, si arriva all’incrocio
di Martinsicuro
con il fiume Tronto, da cui siamo partiti.
In particolare la zona è delimitata:
ad est: strada statale n. 16, strade comunali e canali di
irrigazione (formali);
ad ovest: strada statale n. 81, strade provinciali e comunali, quote
altimetriche
sui 500 mt s.l.m. circa;
a nord: fiume Tronto, confine di provincia;
a sud: strada provinciale per Bisenti-Arsita, quote altimetriche e
confine di
provincia.
4. Caratteristiche di coltivazione. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i
sistemi di potatura degli oliveti destinati alla produzione degli
oli della D.O.P. di
cui all’art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.
Pertanto, per gli impianti intensivi sono ammessi i sesti 6 x 6, 6 x
7 e 7 x 7 allevati
a chioma bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera e ipsilon).
Sono ammessi
sesti di impianto inferiori purché siano rispettati i limiti di
produzione di seguito
fissati. Gli oliveti tradizionali in coltura promiscua hanno un
sesto di impianto di
20-30 x 10 e sono allevati a chioma alta (vaso semplice, vaso
policonico). Tuffi
sono assoggettati a tradizionali e razionali operazioni di
coltivazione.
Le tecniche colturali consistono nelle seguenti operazioni:
a) potatura:
normalmente annuale in febbraio, marzo, aprile;
biennale in pochissime aree e per olivi vecchi o poco produttivi;
b) concimazione:
a fine inverno a base di letame con aggiunte di concimi chimici
semplici e
complessi;
c) lavorazione del terreno:
lavorazioni leggere, almeno due (fresatura o erpicatura) o la
pratica
dell’inerbimento;
d) altri interventi:
se necessario possono essere effettuati altri specifici interventi
fitosanitari
con le modalità della lotta integrata e/o biologica.
La raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente
dalla pianta a mano
o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo compreso tra
l’inizio
dell’invaiatura fino al 10 dicembre.
La produzione massima di olive degli oliveti, destinate alla
produzione dell’olio
extravergine di cui all’art. 1, non può superare kg 6500 per ettaro
per gli impianti
a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la
produzione
media di olive per pianta non potrà superare kg 50. In annate
eccezionalmente
favorevoli la resa potrà essere superiore, purché venga
preventivamente accertata
dall’Organismo di controllo.
Le rese massime in olio degli oliveti iscritti agli albi a
denominazione di origine
protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» non possono superare il
20%.
Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette finestrate o bins
in modo idoneo
ad evitare danni al frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di
molitura, in recipienti
rigidi ed areati in locali freschi, anch’essi areati.
É vietato l’uso di sacchi per il trasporto e la conservazione.
Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
5. Modalità di oleificazione. Nella oleificazione delle olive
destinate alla produzione
di olio, di cui all’art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche leali
e costanti atte a
conservare agli oli le loro originarie peculiari caratteristiche.
Le operazioni di oleificazione della D.O.P. «Pretuziano delle
Colline Teramane»
debbono essere effettuate nell’ambito del territorio indicato
all’art. 3 del
disciplinare di produzione.
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1
sono ammessi
soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l’ottenimento di oli senza
alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
Devono essere rispettati tempo e temperatura dello stadio di
frangitura, fissati
rispettivamente in 30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Temperatura
non superabile
anche per l’acqua di diluizione.
Il frantoio dovrà essere attrezzato e funzionale nel rispetto delle
norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
6. Caratteristiche al consumo. L’olio extra vergine di oliva di cui
all’art. 1, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
organolettiche:
1) colore: giallo verdognolo;
2) odore: fruttato medio;
3) sapore: medio fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
4) panel test: > 6,5;
chimico-fisiche:
5) acidità: totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore
a grammi
0,5 per 100 grammi di olio;
6) n. perossidi meqO2/kg 12;
7) K232 2,0;
8) K270 0,20;
9) polifenoli > 120 mmg/kg;
10) acido oleico 70%.
7. Designazione e presentazione. Alla denominazione di origine
protetta di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione geografica
aggiuntiva.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
ad aziende,
nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano
significato laudativo,
non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate
in dimensione
non superiore alla metà di quelli utilizzati per la designazione
della
denominazione di cui all’art. 1.
L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
prodotto nella
zona di cui all’art. 1 può essere commercializzato in recipienti o
bottiglie di
capacità non superiore a lt. 5.
Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati a
D.O.P., o sulle
etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate, a caratteri
chiari ed
indelebili e rispettando le norme di etichettatura previste dalla
vigente normativa,
le seguenti indicazioni:
a) il nome della D.O.P., sotto la quale l’olio è posto in vendita,
seguita
immediatamente al di sotto dalla dicitura «denominazione di origine
protetta»;
b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del
produttore e la
sede dello stabilimento di imbottigliamento;
c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente
espressa in
conformità alle norme metodologiche vigenti;
d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all’origine» o
«olio
imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che
l’imbottigliamento sia
effettuato dal produttore o da terzi;
e) la campagna olearia di produzione delle olive da cui l’olio è
ottenuto.
Per tutto quello non previsto da questo disciplinare, si farà
riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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