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DM 17 settembre 1998 – GURI n. 234 del 7 ottobre 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE
1065/97)
Art.1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Colline teatine",
eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni
geografiche aggiuntive: "Frentano" e "Vastese", è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione
Art. 2
Varietà di olivo
1) La denominazione di origine controllata "Colline teatine" è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà dì olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura
non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 4°%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti
nella misura massima del 10%.
2) La denominazione di origine controllata "Colline teatine",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Frentano", è
riservata all olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura
non inferiore al 60%, Leccino in misura non superiore al 30%.
Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al
limite massimo del 10%.
3) La denominazione di origine controllata "Colline teatine",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Vastese", è
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura
massima del 40%, Leccino in misura non inferiore al 30%, Moraiolo e
Nebbio, da sole o congiuntamente, per almeno il 10%. Possono
concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite
massimo del 10%.
Art. 3
Zona di produzione
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della provincia di Chieti, i territori olivati dei
sottoelencati comuni atti a conseguire le produzione con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione:
Altino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida,
Casalbordino, Casalincontrada, Celenza sul Trigno, Casoli, Castel
Frentano, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello,
Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara S. Martino, Filetto, Fossacesia,
Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Furci, Frisa, Gessopalena,
Gissi Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni,
Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna,
Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo,
Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Preroro, Rapino,
Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca S. Giovanni Roccascalegna, S.
Buono, S Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marruccina, San Salvo,
Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino,
Scemi, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio,
Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri,
Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Villa S. Maria.
La predetta zona è riportata in apposita cartografia.
2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Colline teatine", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Frentano" comprende, nell'ambito della
provincia di Chieti, tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Altino, Archi, Anelli, Atessa, Bomba, Canosa, Casoli, Castel
Frentano, Crecchio, Civitella Messer Raimondo, Fara S Marino,
Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni,
Lanciano, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palombaro,
Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Rocca S. Giovanni,
Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, S Vito Chietino, Santa Maria
Imbaro, Tollo, Treglio, Torino di Sangro
In particolare tale zona è così delimitata
da una linea che, partendo nel comune di Ortona e più precisamente
nei pressi della località Foro, segue il limite amministrativo del
comune di Ortona e successivamente quelli dei comuni di Tollo,
Miglianico, Canosa, S. Giuliano Teatino, Ari, Orsogna e Filetto. La
linea continua così per un breve tratto sulla SS 538 e
successivamente si immette sulla SS 363 e raggiunge Guardiagrele, da
dove segue la vecchia strada comunale che attraversa una zona
pedemontana denominata La Strazza. Raggiunto il Torrente Laio, la
linea segue sempre la strada comunale e risale verso contrada
Pisavini sino ad incrociare il confine comunale tra Cuardiagrele e
Palombaro, da dove prosegue per un breve tratto lungo il torrente
Avello per poi continuare con la SS 263 fino ad arrivare ai limiti
amministrativi tra Civitella M.R. e Lama Peligni; segue per un
brevissimo tratto tale confine e poi continua lungo la SS 64 sino ad
arrivare nei pressi del Lago di Casoli. Da qui risale verso
Gessopalena attraverso la strada comunale S. Lorenzo da dove
prosegue sulla strada comunale passando per le contrade Coccioli, S.
Giuliano, S. Biagio fino a raggiungere contrada San Antonio nei
pressi della stazione ferroviaria di Bomba; sale quindi verso Monte
Pallano e prosegue verso la località denominata La Baracca , dove si
interseca con limite amministrativo tra il comune di Atessa ed
Archi, segue tutto il confine comunale di Atessa, interrotto
all'inserzione con quello di Paglieta e Torino di Sangro; segue
quest'ultimo sino a raggiungere la costa Adriatica, fino a
ricongiungersi al punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata Colline teatine, accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Vastese" comprende, nell'ambito della provincia di
Chieti, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Casalanguida, Casalbordino, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria,
Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Buono,
San Salvo, Scemi, Tufillo, Vasto, Villalfonsina
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione dl
origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e
dell'olio.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art.1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20
ottobre e il 20 dicembre di ogni anno.
4) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 9.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in
olio non può superare il 22%.
5) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
6) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in
unica soluzione.
7) Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di
certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la
certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori
olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a) della legge 5
febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1) Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art.1 devono essere effettuate nell'ambito dell'area
territoriale delimitata all'art. 3.
2) La zona dì oleificazione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine',
'accompagnata dalla menzione geografica "Frentano", comprende il
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell' art
.3.
3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine", accompagnata
dalla menzione geografica "Vastese", comprende il territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell' art .3.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine dì oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art.1 è effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi
meccanici.
5) Per l'estrazione dell'olio extravergine dl oliva a denominazione
di origine controllata di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i
processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli
senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: fruttato da tenue ad intenso;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido. oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5
- numero perossidi: <= l5meqO2/Kg
- polifenoli: >= 100 p.p.m.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata Colline teatine, accompagnata
dalla menzione geografica "Frentano", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: verde con riflessi dorati;
- odore: fruttato con sentore erbaceo;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per l00 grammi. di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5
- numero perossidi: <= 15 Meqo2/Kg.
- Polifenolì: >= 100 p.p.m.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Colline teatine", accompagnata
dalla menzione geografica "Vastese", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: fruttato con leggero sentore di foglia;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso., non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5
- numero perossidi: <= 15 MeqO2/Kg
- polifenoli: >= 100 p.p.m
In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva
in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi
degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di
riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici
ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
E' consentito l'uso veritiero dì nomi, ragioni sociali, marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con
dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene
indicata la denominazione di origine controllata di cui all'art.l.
L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art.
1, punto 2 del DM 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine
controllata di cui all'art.l.
Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì
rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all'art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti di
vetro o in lattina con banda stagnata di capacità non superiore a
litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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