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Disciplinare di produzione
dell'olio extravergine di oliva "Aprutino pescarese" a Denominazione
di Origine Controllata
DM 3 agosto 1998 - GURI n.193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1263/96)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Aprutino pescarese", è
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione. di origine controllata "Aprutino pescarese" deve
essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o
congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%:
Dritta, Leccino e Toccolana. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Aprutino pescarese"
devono essere prodotte nel territorio della provincia di Pescara
idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Cappelle Sul Tavo,
Carpineto Nora, Catignano, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella
Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Loreto
Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo,
Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, S.
Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri,
Turrivalignani, Vicoli.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
"Aprutino Pescarese" è così delimitata in apposita cartografia:
da una linea che partendo a nord dalla quota 102 mt., punto di
intersezione tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo,
segue tutto il suddetto confine fino alla confluenza del Fosso,
proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9
mt. e da lì segue una carrareccia che porta alla strada che collega
la zona di Fonte Umano con C.da Madonna della Pace. La linea segue
questa strada per qualche centinaio di metri verso Madonna della
Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota
15 mt. con la strada comunale detta "della bonifica" che attraversa
le masserie Imperato, e segue lungo questo tratto verso Sud. La
linea prosegue dalla Masseria Imperato e giunge per questa strada
cosiddetta "della Bonifica" alla Masseria Manfredi e quindi al
confine comunale con il Comune di Collecorvino e Cappelle sul Tavo,
fino alla strada per Cappelle sul Tavo. Da qui prosegue sulla
sinistra fino alla strada statale Adriatica 16 bis, la percorre in
direzione di Montesilvano Marina fino al Km. 17 dove, a destra,
prosegue verso l'abitato di Montelsilvano Colle mediante la strada
provinciale; supera l'abitato e devia a sinistra e, dopo la strada
per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la
segue fino all'altezza di Colle Barbone ove si interseca con il
confine comunale tra Montelsivano e Pescara. Segue verso sud detto
confine che per lungo tratto coincide con il Fosso Grande fino alla
strada statale Adriatica 16 bis, in direzione di Spoltore. Prima di
giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale, a
quota 153 mt. e si dirige verso sud passando per la Frazione di S.
Lucia delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in
direzione Caprara. All'altezza de La Torretta, segue parte del Fosso
Fontecchio fino alla Carrareccia a mt. 20 e la segue verso sud.
All'altezza della Fra. Cavaticchi superiore, la linea prosegue fino
all'intersezione con il confine tra Pianella e Spoltore, segue detto
confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da
Castellana e prosegue fino alla strada statale n. 81 Picena Aprutina;
la percorre fino al bivio prima del Ponte Santuccione, verso sud, e
dopo una carrareccia passa il fiume Nora e continua sulla strada che
viene da Villareia, si aggancia poi al confine tra i Comuni di
Cepagatti e Rosciano fino ad incontrare la strada fondo valle del
Pescara. Segue la strada Fondo valle del Pescara fino al ponte sul
Torrente Cigno - altezza 83 mt., e continua parallelamente al
tracciato ferroviario Pescara-Roma fino alla intersezione con la
strada statale n. 5 Tiburtina. La segue verso Manoppello Scalo fino
ad incontrare il Fosso S. Maria d'Arabona. Lo risale fino al 1º
affluente da ovest nei pressi di località Pardi, costeggia detto
affluente fino ad altitudine 208 mt. e segue la carrareccia indicata
sino a quota 217 mt. Da qui segue il sentiero sino all'intersezione
con la strada provinciale per Manoppello. Continua, quindi, sul
sentiero fino a quota 198 mt. in località Defenza. Prosegue poi
lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera
e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul
sentiero a sinistra fino al confine comunale tra i comuni di
Turrivalignani e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine fino
alla strada proveniente da Scafa; percorre poi il corso del Fiume
Lavino per un breve tratto e risale verso il confine tra i Comuni di
Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine, verso sud, sino
a quota 304 mt. e continua verso S. Valentino mediante una
carrareccia. Superato l'abitato, prosegue verso ovest, lungo la
indicata carrareccia e, superando Fosso Rogovento arriva a quota 376
mt. in località Gesseto. Da qui prosegue lungo il sentiero a destra
fino a quota 326 mt. verso l'abitato di Bolognano superando il Fiume
Orta. Da qui prosegue lungo la strada comunale per la Fraz.
Musellaro sino all'incrocio con la strada proveniente da Tocco da
Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al Torrente Arolle e
lo risale in zona Gli Sterpari. Di qui, seguendo la curva di livello
a quota 385, giunge fino al sentiero indicato in località Ripa
Rossa. Lo segue fino al Fiume Pescara e da qui verso nord superando
il Fosso Lama ed il Fosso dei Colli sino alla strada che congiunge
Pescosansonesco con Castiglione Casauria, da dove segue la strada
che prosegue per Pescosansonesco. Prosegue oltre l'abitato di
Pescosansonesco lungo la strada che porta a Corvara e superato il
ponte continua sul sentiero che va da quota 572 a quota 743.
All'intersezione della strada che viene da Forca di Penne, prosegue
verso Nord-Ovest fino a quota 554 località Ricotti, da dove segue il
confine tra i Comuni di Pietranicco e Corvara prima e poi il confine
tra i Comuni di Pietranico e Brittoli. Segue, quindi, il confine tra
i Comuni di Civitaquana, e Brittoli e Brittoli-Carpineto fino
all'intersezione con la strada verso Carpineto Nota a quota 553.La
segue verso ovest fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla
strada provinciale fino all'incrocio al Km. 14 per Civitella
Casanova. Da qui segue la carrareccia che attraversa Masseria
Torlonio, fino al confine tra i Comuni di Civitella Casanova e Villa
Celiera, all'altezza del Torrente Schiavone; prosegue per detto
confine comunale fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la
segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di
entrare nel paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino
a quota 440 all'intersezione tra i confini comunali di Montebello e
Farindola, continua verso Nord fino all'intersezione con il fiume
Tavo e segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota
303. Da qui prosegue su una carrareccia che attraversa Masseria
Colangeli quota 421 mt., Masseria de Sanctis quota 450 mt. fino a
località Fonte della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a
quota 480 alla intersezione con la strada proveniente da Fraz.
Mastari. La segue a destra fino alla località Case Iacoantonio 377
mt. Da qui segue a destra fino a quota 327 mt. per mezzo di una
carrareccia fino in località Case dell'Empiteusi, da dove prosegue
sulla stessa carrareccia fino alla strada che porta a Penne.
Costeggia il Torrente Barricello verso est, fino alla località
Cacciatore e prosegue sulla carrareccia fino alla statale 81. La
segue verso sud fino al Km. 91 e da qui verso nord per mezzo di una
carrareccia per ricongiungersi, sul Fiume Fino, al punto in quota
102 mt., da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
2. I sesti di impianto, ed i sistemi di potatura, devono essere
quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i
sesti di impianti devono essere di m. 6 x 6 o 6 x 7.
3. La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 9.000.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale
non superi oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra
il 20 ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.
6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a
mano o con mezzi meccanici.
7. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre
1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992,
n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Aprutino
pescarese" devono essere effettuate nell'ambito dell'area
territoriale delimitata nel precedente art. 3.
2. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
4. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la temperatura
della pasta di gramolazione, nonché dell'acqua eventualmente
aggiunta, non deve essere superiore a 30º C.
5. Le operazioni, di oleificazione devono essere effettuate entro e
non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Aprutino Pescarese" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde al giallo;
odore: di fruttato medio-alto;
sapore: di fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel Test: >= 6,5
numero perossidi: <= 12 Meq02/kg
K 270: <= 0,150
acido oleico: 68,00% - 85,00%;
Polifenoli: >= 100 p.p.m.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Aprutino
pescarese" da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli
esami chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni,
Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è
consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Aprutino
pescarese" deve figurare in etichetta in caratteri chiari,
indelebili con calorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine "Aprutino
pescarese" ai fini dell'immissione al consumo, devono essere in
vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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